17 Aprile 2025
Ricercatrice Aire nei Paesi Bassi: esenti i redditi conseguiti in Italia
La ricercatrice, residente nei Paesi Bassi e iscritta all’Aire, può usufruire dell’esenzione fiscale in Italia per i redditi da ricerca conseguiti presso un’università italiana per un massimo di due anni, a condizione di soddisfare i requisiti della Convenzione. Può anche richiedere il rimborso delle imposte già versate, a determinate condizioni ed entro 48 mesi dalla data della ritenuta.
La conclusione trae origine dalla richiesta della contribuente di ottenere delucidazioni in merito all’applicabilità dell’esenzione, prevista dall’articolo 20 della Convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e Paesi Bassi, al suo caso. A questo proposito, la stessa dichiara di aver iniziato un contratto di lavoro subordinato a termine con un’università italiana per attività di ricerca. Nonostante risieda nei Paesi Bassi, si reca in Italia per un massimo di 40 ore annuali per svolgere questa attività.
L’università, dal canto suo, applica l’Irpef e le addizionali regionali e comunali sul compenso, in base all’articolo 15 della Convenzione, che prevede l’assoggettamento del reddito in Italia e il riconoscimento di un credito d’imposta nei Paesi Bassi. La contribuente chiede se l’articolo 20 della Convenzione, che prevede la non imponibilità in Italia per un periodo massimo di due anni per i redditi da ricerca, sia applicabile alla propria situazione e come possa richiedere il rimborso delle imposte già pagate.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 113 del 17 aprile 2025, conferma che, assumendo la residenza fiscale della contribuente nei Paesi Bassi, l’imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia. Ma poiché l’articolo 20 della Convenzione stabilisce che le remunerazioni per attività di ricerca non sono imponibili in Italia per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il ricercatore sia residente nell’altro Stato e si rechi in Italia solo per tali attività, l’esenzione è applicabile al caso proposto. La contribuente, infatti, ha fornito il contratto di lavoro con l’università, confermando la sua posizione. Pertanto, può beneficiare dell’esenzione per un massimo di due anni.
Riguardo al fatto che l’università ha già tassato alla fonte i compensi in questione, l’Agenzia sottolinea che i sostituti d’imposta possono applicare l’esenzione se il contribuente presenta la documentazione necessaria. Tuttavia, non sono obbligati a farlo e possono continuare a tassare secondo la normativa interna. La contribuente, per risolvere, ha la possibilità di richiedere il rimborso delle ritenute eccedenti entro 48 mesi dalla data della ritenuta, seguendo le idonee procedure.
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