17 Aprile 2025
Compensi esteri da opere d’ingegno: non tassati per i non residenti
I non residenti in Italia sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Dunque, dall’anno in cui una persona risulta residente all’estero, i compensi per l’utilizzazione di opere d’ingegno percepiti da fonte estera, non essendo prodotti in Italia, non sono soggetti a imposizione nel nostro Paese e non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 112 del 17 aprile 2025.
Il quesito volto a ottenere il chiarimento è di una contribuente fiscalmente residente all’estero e iscritta all’Aire, la quale ha chiesto delucidazioni in merito ai compensi ricevuti come erede da una società degli autori estera. Questi compensi, già tassati alla fonte nel Paese estero, sollevano interrogativi sulla loro eventuale imposizione in Italia.
Come di consueto, l’Agenzia illustra per prima cosa la normativa di riferimento. I soggetti non residenti sono tassati nel nostro Paese solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (articolo 3, comma 1 del Tuir), determinati secondo i criteri forniti dall’articolo 23 dello stesso Testo unico. Entrando nello specifico, al comma 1, lettera f) dell’articolo 23 è presente una presunzione relativa per cui si considerano prodotti nel territorio italiano i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o da beni che si trovano nel territorio stesso, mentre il successivo comma 2 dello stesso articolo 23 contiene, alla lettera c), una presunzione assoluta, secondo cui si considerano prodotti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalle condizioni contenute nel citato comma 1, lettera f), del Tuir, i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel suo territorio o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Nel caso specifico, i compensi in esame, percepiti dalla signora in qualità di erede, rientrerebbero, quali redditi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno, tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir.
Ciò detto, l’Agenzia osserva che i redditi corrisposti da una società degli autori estera non possono essere considerati come prodotti in Italia, dal momento che non ricorrono le condizioni previste dall’ articolo 23 del Tuir. Difatti, tali redditi non risultano derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato italiano o da beni che si trovano nel territorio stesso né risultano corrisposti dallo Stato italiano, da un soggetto residente nel nostro Paese o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.
Dunque, a decorrere dall’annualità in cui la contribuente risulterebbe residente all’estero, i compensi economici, corrisposti dalla citata società degli autori alla richiedente, non devono essere assoggettati ad alcuna imposizione in Italia, quindi, non devono essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi da presentare.
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