Normativa e prassi

14 Aprile 2025

Iva parchi acquatici e classici, quale aliquota per i servizi accessori

L’aliquota Iva al 10% per il servizio di parcheggio, accessorio all’attività principale può essere applicata sia per il parco di divertimenti “classico” che per il parco “acquatico”. Il noleggio di ombrelloni e cabanas, invece, beneficerà dell’aliquota ridotta se fornito nel parco “acquatico” e sarà soggetto, invece, all’aliquota ordinaria del 22% se offerto nel parco “classico”

Il quesito risolto dall’Agenzia con la risposta n. 96 dell’11 aprile 2025 è di una società che svolge attività di “Parco Tematico in forma stabile” disciplinata dalla legge n. 337/1968. I dubbi della richiedente nascono da alcune pronunce della Corte di cassazione e della corte di Giustizia Ue e riguardano la corretta tassazione Iva di alcuni servizi proposti all’interno del parco ma distinti dall’ingresso. In particolare, si tratta del parcheggio esclusivo e del noleggio ombrelloni e cabanas. Il tema, in sintesi, è l’eventuale accessorietà di tali prestazioni aggiuntive all’attività principale e del conseguente trattamento fiscale.

Offrire il servizio di parcheggio ai clienti, afferma, la società è necessario perché il luogo è difficilmente raggiungibile con mezzi di trasporto diversi da quelli degli utenti.

Per quanto riguarda il noleggio di ombrelloni e cabanas, la società fa presente che tutta la spiaggia disponibile è coperta da ombrelloni e cabanas a pagamento, i lettini gratuiti sono pochi, manca un’area di spiaggia libera e, quindi, a suo parere, anche il servizio di noleggio ombrelloni e cabanas è indispensabile.

La richiedente riporta, poi, quanto affermato in due sentenze rispettivamente della Cassazione e della Corte Ue, e da alcuni documenti di prassi dell’Agenzia, riguardanti situazioni ritenute dalla società analoghe a quella di suo interesse, sulla base delle quali i servizi di parcheggio e noleggio di ombrelloni e cabanas dovrebbero essere considerati accessori alla prestazione principale in base a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto Iva e, di conseguenza, beneficiare della stessa aliquota Iva  ridotta Iva del 10 per cento.

L’Agenzia delle entrate concorda con l’operatore per quanto riguarda l’accessorietà del parcheggio, per il noleggio di ombrelloni e cabanas deve essere invece fatta una distinzione.

L’Amministrazione conferma, innanzitutto, sulla base della normativa di riferimento, che i parchi di divertimento rientrano tra gli spettacoli viaggianti, che usufruiscono dell’aliquota Iva agevolata al 10% (numero 123 della Tabella A, Parte III, decreto Iva).

La società, quindi, può beneficiare della tassazione ridotta per la sua attività. C’è ora da stabilire se gli altri servizi offerti e oggetto dell’interpello siano accessori alla principale e, quindi, beneficiare della stessa agevolazione.

L’articolo 12 del decreto Iva, che disciplina il principio di accessorietà, stabilisce, infatti, che le attività considerate “accessorie” rivestono un ruolo secondario e complementare rispetto all’operazione principale e concorrono alla formazione della sua stessa base imponibile, adottandone, pertanto, lo stesso regime impositivo.

Il documento di prassi continua ricordando che l’Agenzia, in linea con le indicazioni della Corte di giustizia Ue, ha più volte chiarito che, per esser considerata accessoria, una cessione di beni o una prestazione di servizi deve completare, integrare o rendere possibile l’operazione principale. Inoltre, deve essere effettuata dallo stesso operatore (o da terzi per questo ma a sue spese) che effettua la principale e nei confronti dello stesso committente di quest’ultima.

Ciò premesso, l’Agenzia risponde al primo quesito, affermando che il servizio di parcheggio esclusivo offerto risponde alla necessità di raggiungere il parco con mezzi propri vista la scarsità di altre soluzioni di collegamento con il luogo e quindi è accessorio all’ingresso al parco.

Più articolato il ragionamento per gli altri servizi proposti, perché, da quanto risulta dal sito, la società è titolare di due parchi divertimento: uno, è un parco divertimenti “classico”, l’altro è aperto dalla metà di giugno ed è più propriamente un parco “acquatico”. Quest’ultimo è dotato di giochi, piscine, attrazioni ed altri servizi.

Il contribuente non specifica in quale dei due parchi noleggia ombrelloni e cabanas. Per i parchi acquatici la zona relax con ombrelloni e cabanas è integrante per usufruire del luogo di svago ed è funzionale alla fruizione delle attività principali. Di conseguenza, nel relativo servizio di noleggio è riscontrabile il nesso necessario affinché tale prestazione sia ritenuta accessoria all’operazione principale, nesso che invece non è riscontrabile nel parco “classico”.

In definitiva, il requisito dell’accessorietà con conseguente applicazione dell’Iva al 10% è ravvisabile in entrambi i parchi per il parcheggio. Mentre, per quanto riguarda il noleggio di ombrelloni e cabacas, il legame è riscontrabile per il parco “acquatico” ma non per quello “classico” dove lo stesso servizio è soggetto all’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.

Iva parchi acquatici e classici, quale aliquota per i servizi accessori

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