Normativa e prassi

14 Aprile 2025

Cfc: i risarcimenti per danni sono fuori dalle regole antielusive

Il risarcimento per danni, volto a compensare le spese sostenute per l’avviamento di un’attività imprenditoriale, non fa parte delle tipologie di reddito previste dalla normativa Cfc. Pertanto, non si realizzano i presupposti per l’applicazione della disciplina antielusiva, in particolare per quanto riguarda la condizione del conseguimento di oltre un terzo dei proventi complessivi da passive income. Lo precisa l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025

La normativa in materia di Controlled foreign companies (Cfc), dettata dall’articolo 167 del Tuir, come modificato dal recepimento della direttiva Ue Atad (la n. 2016/1164) e dal decreto fiscalità internazionale (209/2023), stabilisce le regole per l’imputazione dei redditi delle società controllate in giurisdizioni a bassa tassazione, con l’obiettivo di evitare che i contribuenti italiani possano trasferire utili in modo da ridurre il carico fiscale complessivo. In questo ambito, l’Agenzia, con la circolare n. 18/2021 ha chiarito che i regimi Cfc non solo mirano a prevenire il differimento dell’imposizione, ma hanno anche una forte connotazione antiabuso, cercando di intercettare pratiche di pianificazione fiscale che possano compromettere le entrate tributarie degli Stati.

Tanto premesso, in base all’articolo 167 del Tuir, affinché la normativa Cfc si applichi, è necessario che si verifichino tre condizioni: il controllo della società estera da parte di un soggetto residente in Italia; l’assoggettamento della società estera a una tassazione non congrua e la realizzazione di proventi che rientrano nelle categorie di “passive income”. Inoltre, secondo il comma 4, lettera b) dello stesso articolo del Tuir, le categorie di proventi interessate dalla disciplina antielusiva includono specificamente interessi, canoni, dividendi e altri redditi finanziari. In pratica, le categorie reddituali sono state sostanzialmente mutuate dall’articolo 7, paragrafo 2, della citata direttiva Atad, che non menziona il risarcimento per danni.

Detto ciò, va da sé che i risarcimenti ottenuti a seguito di un accordo transattivo, spettanti per i danni derivanti dall’interruzione di un’attività economica, non possono essere considerati come “passive income” ai sensi della normativa Cfc.

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