Normativa e prassi

10 Aprile 2025

Tax credit fondazioni bancarie, pronto il nuovo codice tributo

Con la risoluzione n. 26 pubblicata oggi, 10 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta destinato alle fondazioni bancarie incorporanti relativamente ai versamenti, previsti nei progetti di fusione per incorporazione, effettuati a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.

L’agevolazione fiscale, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 396 a 401, legge n. 197/2022), è costituita da un credito d’imposta pari al 75% delle somme corrisposte ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Il credito, inoltre, è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza tuttavia possibilità di effettuare un’ulteriore cessione. In tal caso, la comunicazione della cessione del credito deve avvenire esclusivamente con le funzionalità messe a punto dall’Agenzia nell’area riservata del proprio sito. A cessione accettata, i cessionari potranno pertanto utilizzare i crediti d’imposta, secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente.

Torniamo alla risoluzione odierna, il codice tributo che le fondazioni bancarie interessate dovranno utilizzare è il seguente:

  • 7039 – Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate – articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ricordiamo che i termini e le procedure attuative del credito d’imposta sono state delineate da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 18 dicembre 2023 (vedi articolo: Bonus fusione fondazioni bancarie, definiti termini e modi di fruizione).

Vediamone in breve gli aspetti salienti:

  • per accedere al bonus, le fondazioni beneficiarie devono trasmettere, all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio (Acri), le delibere d’impegno a effettuare i versamenti, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2023 al 2027

  • nei 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l’Acri comunica all’Erario l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, con i relativi importi

  • dopo 30 giorni dal ricevimento della lista, l’Agenzia delle entrate, nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione

  • entro 60 giorni dalla comunicazione di riconoscimento del bonus le incorporanti beneficiarie effettuano i versamenti stanziati nelle delibere d’impegno, trasmettendone copia all’Acri

  • nei successivi 15 giorni, l’Acri invia all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno versato, rispettando l’impegno preso.

Ogni beneficiario o cessionario del credito può verificare l’ammontare dell’agevolazione disponibile per la compensazione direttamente nel proprio cassetto fiscale, accessibile attraverso l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tax credit fondazioni bancarie, pronto il nuovo codice tributo

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