Normativa e prassi

10 Aprile 2025

Investimenti in Pir “fai da te”, sì all’utilizzo del look through

Nell’ambito dei piani di investimento a lungo termine (Pir) ”fai da te” è possibile valorizzare gli investimenti qualificati effettivamente anche se operati tramite Oicr non Pir compliant utilizzando il criterio del look through, a condizione che rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla normativa Pir. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28 del 10 aprile 2025, sottolineando che tale approccio mira a favorire la canalizzazione del risparmio verso investimenti in strumenti finanziari di imprese italiane ed europee.

L’Amministrazione giunge a questa conclusione traendo spunto dalla domanda postale da una società di gestione del risparmio che ha deciso di ampliare la propria offerta alla clientela, introducendo la possibilità di investire in fondi alternativi (Fia) in conformità con la legge lussemburghese del 12 luglio 2013, che recepisce la direttiva europea 2011/61/Ue (direttiva Aifm).

Con la risoluzione odierna, l’Agenzia risponde che gli investimenti effettuati sia tramite Oicr Pir compliant sia non Pir compliant possono rientrare tra gli investimenti qualificati, a condizione che rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla normativa Pir.

A tal proposito riepiloga norme e prassi collegate all’argomento, a cominciare dal Bilancio 2017 (legge 232/2016), che all’articolo 1, commi da 100 a 114, stabilisce un regime di non imponibilità per i redditi di capitale e finanziari derivanti da investimenti qualificati tramite Piani di investimento del risparmio a lungo termine (Pir). Questi investimenti devono rispettare specifici limiti e vincoli, con l’obiettivo di canalizzare il risparmio delle famiglie verso imprese italiane ed europee con un alto fabbisogno di risorse finanziarie.

In particolare, nel caso di investimenti “fai da te”, il titolare del piano deve monitorare costantemente il rispetto dei vincoli e dei limiti, tenendo conto della percentuale di partecipazione nei veicoli utilizzati. L’adozione del look through, infatti, implica un controllo giornaliero degli investimenti effettuati per il tramite dei veicoli societari, ai fini della verifica del rispetto, per almeno i due terzi dell’anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti dalla disciplina in esame.

In tale contesto, l’Agenzia non individua restrizioni per gli investimenti effettuati “indirettamente” tramite Oicr estero (Pir compliant e non Pir compliant), indipendentemente dalla forma giuridica dell’Oicr stesso, poiché anche la ratio sottesa alla modifica della disciplina Pir intervenuta con i commi 2 e 2-bis dell’articolo 13-bis del Dl n. 124/2019 consiste nell’ampliare le modalità di investimento indiretto.

Pertanto, l’Amministrazione ritiene che in un Pir ”fai da te” sia possibile valorizzare gli investimenti qualificati effettivamente operati tramite Oicr non Pir compliant utilizzando il criterio del look through.

Investimenti in Pir “fai da te”, sì all’utilizzo del look through

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