21 Febbraio 2025
Ristrutturazioni condominiali, l’Agenzia a domanda risponde
In tema di ristrutturazioni edilizie su parti comuni condominiali, l’amministratore è esonerato dall’invio della comunicazione dei dati se, per le spese sostenute nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano optato, in relazione alla totalità degli interventi effettuati sulle parti comuni, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione. Questa misura, chiarisce l’Agenzia, è stata prevista in via eccezionale con il provvedimento del 21 febbraio 2024.
È la risposta alla prima delle numerose faq sugli oneri di comunicazione relativi agli interventi edilizi dei condomìni, pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.
Un altro chiarimento, in tema di comunicazioni cui è tenuto l’amministratore di condominio, riguarda il caso in cui, prima dell’invio della comunicazione, un Ente esterno, come ad esempio il Comune, rimborsi le spese dei lavori sostenute dal condominio. L’Agenzia precisa che in tal caso se il rimborso è totale i condomini non potranno fruire della detrazione Irpef e l’amministratore non dovrà inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa a tali spese. Se invece il rimborso è parziale, l’Amministratore dovrà inviare alle Entrate la comunicazione con le sole spese effettivamente rimaste a carico del condominio, indicando le relative quote attribuite ai condòmini.
Tra le varie risposte, segnaliamo quella che riguarda la comunicazione dei “condomini minimi”. Se questo tipo di condominio (che può arrivare al massimo fino a otto condòmini) ha nominato un amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia i dati degli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16 marzo dell’anno successivo. In assenza di tale nomina i condòmini non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati della ristrutturazione e del risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Un altro quesito riguarda il caso dei condomini minimi privi di codice fiscale. L’Agenzia precisa che il campo “Progressivo condominio minimo” è un campo numerico necessario per distinguere i condomìni minimi privi di codice fiscale, nel caso particolare in cui il medesimo condomino effettui comunicazioni relative a più condomìni minimi (privi di codice fiscale). Nel caso, ad esempio, in cui un condomino incaricato debba inviare i dati relativi a due distinti condomìni minimi privi di codice fiscale, è necessario predisporre due comunicazioni indicando nei rispettivi campi “Progressivo” il valore “1” e “2”. Il campo “Progressivo” va valorizzato (con il valore 1) anche nel caso in cui il condomino incaricato debba comunicare i dati relativi a un unico condominio minimo privo di codice fiscale.
Altre tematiche affrontate nelle Faq riguardano le modalità di comunicazione nei casi di pertinenze, in presenza di Sismabonus, per i posti auto in comproprietà, in caso di mancato pagamento totale o parziale delle quote condominiali, per il controllo di coerenza dell’importo complessivo dei lavori e per il “supercondominio”.
Infine, in tema di software resi disponibili sul proprio sito, l’Agenzia chiarisce che per l’invio dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico sulle parti condominiali dell’edificio è previsto un apposito software per la compilazione e per il controllo.

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