Normativa e prassi

19 Febbraio 2025

Affitto di azienda confiscata: la locataria dichiara e versa l’Ires

Nonostante la confisca definitiva, l’affitto alla stessa società dei beni confiscati crea un nuovo rapporto contrattuale tra lo Stato e l’affittuario. Ciò significa che l’obbligo di versare l’Ires per il reddito prodotto dall’attività di impresa rimane in capo alla società, che deve dichiarare il reddito derivante dalla gestione dei beni confiscati, anche se il canone versato allo Stato è esente da Ires.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 39 del 19 febbraio 2025, dove evidenzia che, sebbene la confisca estingua i crediti erariali in determinate circostanze, l’affitto dei beni confiscati introduce nuove dinamiche fiscali che devono essere considerate.

Nel caso in esame, una società ha subito il sequestro e la confisca del proprio compendio aziendale. Nonostante la confisca sia divenuta definitiva nel 2013, l’azienda non è stata ancora destinata in modo definitivo, ma è stata affittata a titolo oneroso alla società per garantire la continuità dell’attività produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro. La società ha chiesto chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 50, in particolare riguardo ai debiti Ires generati dopo la confisca.

Dopo aver ripercorso le disposizioni relative alla confisca, dettate dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs n. 159/2011) l’Agenzia si è soffermata sull’articolo 50, comma 2, che regola una particolare forma di estinzione dell’obbligazione tributaria prevedendo che “nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile”.

Nel caso alla sua attenzione, in seguito all’intervenuta definitività del provvedimento di confisca, il compendio aziendale, nelle more di ulteriori eventuali determinazioni, è stato destinato alla richiedente. L’affitto del complesso aziendale confiscato rappresenta, in pratica, una delle forme di destinazione dello stesso normativamente disciplinate, sia pure nel caso in esame tale misura sia stata adottata in via ”temporanea”.

Sorge, in tal caso, un vero e proprio rapporto contrattuale tra le parti (Stato e società), a cui corrisponde il ripristino della dualità dei soggetti (attivo passivo) dell’obbligazione tributaria (Stato e affittuario). Ne deriva che, a fronte della ”specifica destinazione all’affitto d’azienda” e alla conseguente produzione di reddito d’impresa, la società opera in regime di mercato, sebbene a totale partecipazione pubblica. Pertanto, l’Agenzia ritiene che, a partire dal momento della destinazione, la società deve dichiarare il reddito derivante dalla gestione dei predetti beni e versare la relativa Ires secondo le regole ordinarie.

Infine, per completezza, l’Amministrazione ricorda che è esente da Ires il canone che l’impresa versa allo Stato, in ragione della destinazione all’affitto a titolo oneroso, trattandosi di ”provento” destinato alle stesse casse erariali secondo quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 48 del Dlgs n. 159/2011.

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