Normativa e prassi

14 Febbraio 2025

Patto di famiglia, profili fiscali delle “attribuzioni compensative”

L’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle “attribuzioni compensative” rientranti nel patto di famiglia sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario. È il principale chiarimento contenuto nella risoluzione n. 12  del 14 febbraio 2024, in materia di attribuzioni disposte a scopo compensativo dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario. 

Si ricorda brevemente che il patto di famiglia è una tipologia di contratto (articoli 768-bis e seguenti del codice civile) che favorisce il passaggio generazionale all’interno dell’impresa, prevedendo il trasferimento da parte dell’imprenditore dell’azienda e delle partecipazioni sociali (o di una parte) a uno o più discendenti.

Nell’ambito del patto di famiglia, l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie deve liquidare ai legittimari non assegnatari delle somme o dei beni, detti “attribuzioni compensative”, allo scopo di equilibrare la distribuzione patrimoniale. Secondo il dettaglio normativo, infatti, “gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura” (articolo 768-quater, comma 2 cc).

Secondo il Testo unico sulle successioni (Tus), aggiornato alle recenti modifiche apportate dal Dlgs n. 139/2024, nei patti di famiglia il trasferimento di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni a patto che gli aventi causa rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto, per almeno 5 anni.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento dell’imposta ordinaria, oltre sanzioni e interessi.

L’agevolazione, come confermato anche dalle circolari n. 3/2008 e n. 18/2013, riguarda esclusivamente il trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto.

A seguito delle richieste pervenute all’Agenzia, la risoluzione di oggi fornisce dei chiarimenti sull’imposta di donazione a cui assoggettare le attribuzioni compensative, tenendo conto del recente orientamento della Suprema corte.

Pronunce della Corte di cassazione
Secondo un primo orientamento (ordinanza n. 32823/2018), il patto di famiglia sconta l’imposta sulle donazioni sia sul trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente sia sulle “attribuzioni compensative”, precisando che quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota e alla franchigia relative al rapporto tra assegnatario e legittimario.

Un successivo orientamento (sentenza n. 29506/2020), dopo aver ribadito che il conguaglio in favore dei legittimari non assegnatari deve essere assoggettato all’imposta di donazione, ha precisato, discostandosi dal precedente orientamento, che tale conguaglio anche se liquidato dall’assegnatario dell’azienda, ai fini fiscali va inquadrato come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.

In pratica la liquidazione del conguaglio ai fini impositivi è una donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, “con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio”, precisando inoltre che l’esenzione prevista dalla disciplina si applica solo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari.

Indicazioni agli uffici sui procedimenti pendenti
In conclusione, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia chiarisce che ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario e invita, di conseguenza, gli uffici ad applicare tali indicazioni ai procedimenti ancora pendenti.

Patto di famiglia, profili fiscali delle “attribuzioni compensative”

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto