Normativa e prassi

10 Febbraio 2025

Investimenti nelle Zls, credito d’imposta al 100%

Definita, con il provvedimento del 10 febbraio 2025, la percentuale di credito d’imposta spettante per gli investimenti effettuati dall’8 maggio al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone logistiche semplificate (articolo 13 del Dl n. 60/2024).

La percentuale, prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto del 30 agosto 2024 del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, è quella piena, pari al 100 per cento del contributo richiesto dalle imprese.

L’importo complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, infatti, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di uno stanziamento totale di 80 milioni di euro. Ne consegue, considerando che la percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti da tali comunicazioni, che i contribuenti interessati potranno utilizzare in compensazione l’intera cifra dichiarata alle Entrate.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito spettante, fruibile appunto in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia. Con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025, a questo proposito, è stato istituito il codice tributo che andrà inserito in sede di compilazione del modello F24 (vedi “Credito d’imposta investimenti Zls, il codice tributo per andare in cassa”).

Con un precedente provvedimento del 12 dicembre 2024, l’Erario aveva approvato il modello da utilizzare per la comunicazione e le relative istruzioni, definendone il contenuto e stabilendone le modalità di trasmissione, in linea con le indicazioni fornite dal richiamato decreto del 30 agosto 2024 (vedi “Credito d’imposta per le Zls: domande dal 12 dicembre 2024”). Le imprese interessate avevano tempo fino al 30 gennaio 2025 per inviare la comunicazione all’Agenzia, nella quale l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dovevano risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Ricordiamo brevemente che gli investimenti fanno riferimento a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zls, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge di bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Dopo aver effettuato l’investimento, le imprese beneficiarie devono mantenere l’attività nella Zona logistica semplificata per almeno cinque anni, pena la decadenza dall’agevolazione.

Investimenti nelle Zls, credito d’imposta al 100%

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