7 Febbraio 2025
Auto per disabili: costo detraibile anche con la permuta dell’usato
Il contribuente che acquista un’auto nuova per il figlio disabile a carico, pagando parte dell’importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso, può beneficiare della detrazione Irpef del 19% sull’intero prezzo del veicolo (entro il limite di 18.075,99 euro) a patto che sia in possesso della documentazione idonea a dimostrare la “permuta” concordata con il venditore.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 11 di oggi, 7 febbraio 2025 risponde a un genitore che nel 2023 ha acquistato un’autovettura per il trasporto del figlio disabile. Il pagamento del mezzo è stato effettuato in parte con bonifico bancario e in parte scomputando dal prezzo di acquisto del mezzo il valore di un veicolo usato venduto allo stesso concessionario. Il contribuente chiede se può usufruire della detrazione Irpef prevista dal Tuir – articolo 15, comma 1, lettera c) – per l’acquisto dei mezzi di locomozione delle persone disabili, anche per il ”valore” del veicolo concesso in permuta al concessionario.
Nell’ordine d’acquisto, specifica il richiedente, sono riportati il prezzo intero dell’auto acquistata e il costo del mezzo dato in permuta, la caparra confirmatoria e il saldo da versare alla consegna del veicolo. Il contribuente ritiene che anche la quota corrispondente alla vendita dell’auto usata debba essere considerata come pagamento tracciabile, in quanto riportato nella ricevuta d’acquisto, allegata alla fattura e a tutti gli altri documenti necessari per accedere alla detrazione del 19 per cento.
L’Amministrazione finanziaria conferma ricordando, innanzitutto, nel dettaglio, requisiti e ambiti applicativi della norma agevolativa richiamata dal contribuente. Il beneficio consiste in una detrazione pari al 19% dall’imposta lorda Irpef, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione (nuovi o usati) delle persone con disabilità (articolo 3, legge n. 104/1992). È possibile usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto) includendo, nel limite del raggiungimento del tetto di spesa di 18.075,99 euro, anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.
I mezzi agevolabili sono:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
Il dubbio del contribuente scaturisce, tuttavia, dalla nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2020 che subordina la detrazione Irpef dal 19% per gli oneri individuati dall’articolo 15 del Tuir, all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019). In particolare, sono ammessi i versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 Dlgs n. 241/1997. Sono escluse le spese per l’acquisto di medicinale e prestazioni sanitarie.
Il paletto vale anche per l’acquisto dei veicoli destinati alle persone disabili. L’Agenzia osserva che tuttavia il provvedimento con cui dovevano essere specificati gli “gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 Dlgs n. 241/1997” non è stato per ora emanato e che, quindi, come già precisato nella risposta n. 431/202 è corretto ritenere che “l’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva. Di conseguenza, secondo l’Amministrazione, è corretto ritenere che le “ulteriori modalità” ammesse siano quelle idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire lo svolgimento di efficaci controlli da parte degli uffici finanziari (cfr risoluzione n. 108/2014 e circolare n. 14/2023).
L’Agenzia a questo punto torna sul caso dell’interpello, in cui, il valore del veicolo usato venduto al concessionario è stato utilizzato a scomputo dell’importo totale dovuto a saldo dell’acquisto dell’auto nuova. In tal modo risultano compensati i rapporti di debito e credito tra le parti e la spesa, di conseguenza, è da considerare sostenuta per il suo intero ammontare.
Il pagamento, inoltre, può essere ritenuto tracciabile se il beneficiario della detrazione è in possesso di documenti idonei a identificare l’acquirente che sostiene la spesa, il prezzo di acquisto del veicolo nuovo e il “valore” dell’auto usata venduta al concessionario scomputato dall’importo dovuto a saldo. Tra i documenti idonei, le Entrate nominano: il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l’atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il valore compensato.
In conclusione, il richiedente potrà beneficiare della detrazione Irpef del 19%, calcolata sull’intero prezzo di acquisto della nuova auto, nel rispetto del limite massimo di 18.075,99 euro e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di acquisto, considerando, non solo l’importo versato tramite i sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997, ma anche l’ammontare del ”valore” di cessione del veicolo usato.
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