7 Febbraio 2025
Variazione catastale da Superbonus, l’Agenzia avvisa delle dimenticanze
Pronte le comunicazioni per rimediare al mancato invio della dichiarazione catastale da parte dei contribuenti che hanno usufruito del Superbonus. Con il provvedimento del 7 febbraio 2025 l’Agenzia definisce il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni, nei casi in cui l’adempimento non sia stato effettuato. I contribuenti infatti sono tenuti a dichiarare la variazione dello stato degli immobili interessati dagli interventi agevolati con il Superbonus. Attraverso la comunicazione il contribuente potrà valutare la correttezza dei dati in suo possesso ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.
Come indicato dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 86 e 87, legge n. 213/2023) l’Agenzia delle entrate è tenuta a controllare, in relazione alle unità immobiliari oggetto di ristrutturazioni agevolate (Superbonus), che sia stata presentata, se prevista, la dichiarazione di variazione catastale anche ai fini degli effetti sulla rendita dell’immobile. Tali verifiche sono eseguite sulla base di liste selettive elaborate grazie a strumenti avanzati di analisi e interoperabilità delle banche dati.
Se dall’attività di controllo emerge che il contribuente non ha presentato la dichiarazione, l’Agenzia può inviare apposita comunicazione (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).
Il provvedimento odierno in sintesi precisa che l’Agenzia invia la comunicazione al domicilio digitale del contribuente o con raccomandata a/r. La stessa comunicazione è disponibile nel cassetto fiscale del contribuente.
Le informazioni messe a disposizione sono:
- il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
- l’identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa ai lavori edilizi energetici, sismici, fotovoltaici o relativi alle colonnine di ricarica (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, come modificati dalla legge n. 234/2021)
- l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia “Consegna documenti e istanze”, nel caso in cui il contribuente rilevi un errore o intenda fornire dati ed elementi sconosciuti all’Agenzia.
I destinatari della comunicazione possono regolarizzare le eventuali omissioni presentando le dichiarazioni mancanti (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 701/1994), beneficiando così delle sanzioni ridotte.
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