7 Gennaio 2025
Rischio fiscale cooperative compliance: chi può certificare il controllo
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025 il decreto dello scorso 12 novembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, con il quale sono inquadrati i compiti, gli adempimenti e i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework, vale a dire il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, propedeutico all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo istituito dal Dlgs n. 128/2015. Per aderire al regime, infatti, al momento di presentazione della domanda, i contribuenti devono essere in possesso di un efficace sistema integrato sulla gestione e controllo dei rischi fiscali (vedi articolo “Adempimento collaborativo, dal Mef indicazioni sul rischio fiscale”). In particolare, l’attività di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale viene riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.
I certificatori
I due commi dell’articolo 1 del decreto in argomento, prevedono innanzitutto che l’attività di certificazione sia riservata agli iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente, per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi. Elenchi a cui i professionisti possono chiedere di iscriversi, solo se presenti da più di cinque anni nell’albo professionale di appartenenza e in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, come definiti dal successivo articolo 2.
I requisiti di onorabilità e professionalità
In base all’articolo 2 del decreto sono “onorabili” i professionisti che:
- non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per i reati indicati nell’articolo 94, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, per quelli di cui al libro II, titolo VII, capo III, e per i delitti di cui all’articolo 640, comma 1, del codice penale
- non integrano le cause di esclusione previste dall’articolo 94, comma 2, del Dlgs 36/2023
- non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 2382 cc.
Per quanto riguarda invece, il rispetto del requisito di professionalità, devono possedere competenze e capacità professionali in materia di:
– sistemi di controllo interno e gestione dei rischi
– principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione
– diritto tributario.
La perdita dei requisiti
Il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità, secondo l’articolo 3 comporta la cancellazione dall’elenco dei soggetti certificatori.
I requisiti di indipendenza
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto, il professionista abilitato, incaricato dell’attività di certificazione, deve essere indipendente da colui che gli ha conferito l’incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.
Per questo, è tenuto ad adottare tutte le misure finalizzate a garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche solo potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, sia dirette che indirette.
In pratica, non può accettare l’incarico di certificatore se:
- riveste cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l’incarico o delle società da questo controllate
- è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle società da questo controllate
- è stato legato al soggetto incaricante da rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei due anni precedenti;
- il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado sono stati legati all’incaricante da rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei due anni precedenti
- sussistono rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarità o a forme di intimidazione derivanti da relazioni finanziarie, personali o di altro genere, instaurate con il soggetto incaricante
- sussistono rischi di autoriesame e, nello specifico, nelle ipotesi in cui il professionista abilitato o altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, abbia reso servizi funzionali alla predisposizione del sistema di gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto l’attività di certificazione.
Inoltre, il professionista abilitato non può detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte di chi richiede la certificazione, delle società da quest’ultimo controllate, delle società che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non deve avere su di essi alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, come fondi pensione o assicurazione sulla vita.
L’incarico per la certificazione può essere conferito al professionista da parte della stessa impresa per non più di tre volte consecutive. In tal caso, lo stesso professionista potrà essere nuovamente incaricato decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell’ultima certificazione.
I compiti del certificatore
Il professionista, prima di accettare l’incarico di certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, deve documentare, anche attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, il possesso dei requisiti (articolo 5) e in base all’articolo 6, in estrema sintesi, valutare:
– identificandoli, i processi di controllo chiave, generali e specifici, volti alla prevenzione dei rischi fiscali
– che il disegno dei processi di controllo selezionati sia conforme alle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio fiscale
– l’efficacia operativa del sistema integrato di controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in modo continuativo e siano stati effettivamente svolti in modo corretto.
Il contenuto della certificazione (articolo 7)
Conclusa l’attività di valutazione, il professionista abilitato rilascia la certificazione, che deve contenere:
- la dichiarazione resa dal certificatore del possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza
- l’attestazione del possesso dei requisiti di professionalità, rilasciata dall’ordine professionale di appartenenza
- la dichiarazione di aver eseguito l’attività di certificazione nel rispetto della metodologia indicata nelle linee guida, che saranno indicate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
- la dichiarazione che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti di cui al Dlgs. n. 128/2015, ed è impostato in maniera coerente con le linee guida
- la descrizione di eventuali carenze non significative ai fini dell’affidabilità del sistema, riscontrate durante l’attività di certificazione, nonché l’indicazione delle azioni correttive da effettuare
- infine, la sottoscrizione.
La certificazione rilasciata dal professionista abilitato ha durata triennale e deve essere aggiornata una volta scaduto il triennio. Se nel corso del triennio si verificano modifiche organizzative tali da rendere necessario il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali, dovrà essere prodotta una nuova certificazione.
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