Normativa e prassi

3 Gennaio 2025

Richieste di rateizzazione dei debiti: le nuove regole dal 1° gennaio 2025

A partire dal nuovo anno e fino a tutto il 2026, la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo entro i 120mila euro può arrivare fino a 84 rate mensili per i contribuenti che dichiarano, con una semplice richiesta, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, a completamento della disciplina, definisce i parametri per la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e le relative modalità di documentazione, necessarie per beneficiare di piani di rateazione più favorevoli.

Si ricorda che la nuova disciplina sulla dilazione dei pagamenti, prevista dalla riforma sulla riscossione (Dlgs n. 110/2024), ha modificato le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e previsto un maggior numero di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. I contribuenti devono presentare richiesta di rateizzazione in base alla soglia di debito e alla situazione economica dichiarata o documentata. Le rate sono ampliate fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

Se invece, per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo che non superino i 120mila euro, il contribuente documenta la situazione di difficoltà economica può accedere a un piano più favorevole. In pratica l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dopo aver valutato le richieste in base ai criteri definiti dal decreto del 27 dicembre 2024, può concedere:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.

Per valutare l’effettiva esistenza della difficoltà economica e assegnare il numero massimo di rate concedibili la Riscossione tiene conto di alcuni indici definiti e allegati al citato decreto del 27 dicembre 2024 (Isee per le persone fisiche, indice Alfa per le persone giuridiche e indice Beta per i condomini).

Le pubbliche amministrazioni dovranno corredare la richiesta di rateazione di una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la carenza della liquidità necessaria a effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il decreto del 27 dicembre 2024 inoltre ha previsto che in caso di calamità naturali o altri eventi che abbiano reso inagibile l’abitazione di residenza o la sede dell’impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente, a patto che sia presentata la certificazione di inagibilità totale dell’immobile.

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili i modelli per richiedere la dilazione del debito affidato all’agente della riscossione e l’applicativo che consente di simulare, nelle situazioni di effettiva difficoltà economica, il numero massimo di rate concedibili.

Richieste di rateizzazione dei debiti: le nuove regole dal 1° gennaio 2025

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