Normativa e prassi

23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027

Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n. 148/2026. L’istituto è riservato ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il 2024-2025 e ne rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027. L’opzione può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.

Il perimetro applicativo
La misura consente di definire in via agevolata le annualità dal 2020 al 2023 mediante il versamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap.

Rientrano nell’ambito applicativo i contribuenti che hanno applicato gli Isa, quelli che hanno dichiarato cause di esclusione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i soggetti che hanno dichiarato condizioni di non normale svolgimento dell’attività e gli operatori che esercitano più attività d’impresa non riconducibili al medesimo Isa e con ricavi “fuori Isa” superiori al 30% del totale dichiarato.

Le regole per l’accesso a CPB e ravvedimento
Entro il 2 novembre i contribuenti soggetti a Isa hanno ancora decidere se accettare o meno la proposta di reddito formulata dall’Agenzia delle entrate per il 2026 e 2027 (vedi articolo Cpb 2026-2027, scadenza in vista: adesione entro il 2 novembre).

Il ravvedimento speciale non è però accessibile ai contribuenti che aderiscono per la prima volta al concordato preventivo biennale (biennio 2026-2027) ma è riservato esclusivamente a coloro che avevano già aderito al Cpb 2024-2025 e che effettuano il rinnovo per il successivo biennio.

Base imponibile cristallizzata al 12 agosto 2026
Per determinare gli importi dovuti occorre fare riferimento ai dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali presentate e dalle informazioni rilevanti ai fini Isa esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 148, ossia il 12 agosto 2026. Per agevolare i contribuenti, l’Allegato 1 al provvedimento odierno individua, inoltre, i campi dichiarativi rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare. Un’ulteriore precisazione riguarda, poi, i soggetti che, nella medesima annualità, hanno prodotto sia redditi d’impresa sia di lavoro autonomo: per questi contribuenti il ravvedimento può essere esercitato soltanto con riferimento a entrambe le categorie reddituali, senza possibilità di scelta parziale.

L’opzione passa attraverso il modello F24
Nel provvedimento è specificato, inoltre, che il ravvedimento si perfeziona mediante il versamento delle imposte sostitutive. L’opzione deve essere esercitata, per ciascuna annualità dal 2020 al 2023, attraverso la presentazione del modello F24 relativo al pagamento della prima rata oppure dell’intero importo. Il contribuente può scegliere quali e quante annualità ravvedere: ad esempio, può decidere di regolarizzare soltanto il 2021.

Nel modello dovranno essere indicati:

  • l’anno di riferimento cui si riferisce il ravvedimento
  • il numero complessivo delle rate prescelte
  • gli appositi codici tributo che saranno istituiti con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

Per le società di persone, le associazioni professionali e le società trasparenti disciplinate dagli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, il meccanismo è più articolato. In questi casi l’opzione si considera validamente esercitata soltanto quando risultano presentati tutti i modelli F24 relativi alle imposte sostitutive dovute: quello riferito all’Irap da parte della società o associazione e quelli relativi alle imposte sui redditi da parte dei soci o associati, salvo che vi provveda direttamente la società.

Rateazione fino a dieci mesi
L’opzione dovrà essere esercitata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. Gli interessati potranno scegliere il versamento in unica soluzione, oppure in forma rateale, fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo. Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.

Nella disciplina della rateazione trova spazio anche una previsione di favore: il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima non comporta la decadenza dal beneficio, purché il versamento avvenga entro la scadenza della rata successiva. Resta fermo, chiaramente, che il perfezionamento del ravvedimento presuppone il pagamento di tutte le rate previste.

Quando il ravvedimento non si perfeziona
Il provvedimento individua, inoltre, alcune situazioni che impediscono il perfezionamento dell’istituto. Ad esempio, l’adesione non produce effetti qualora il versamento dell’unica rata o della prima rata intervenga dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, uno schema di atto di accertamento derivante dallo Statuto dei diritti del contribuente o un atto di recupero di crediti inesistenti.

Informazioni disponibili nel cassetto fiscale
Per semplificare gli adempimenti e favorire una corretta determinazione degli importi dovuti, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati specifici elementi informativi utili al calcolo delle imposte sostitutive.

Le informazioni, elaborate sulla base dei dati indicati nell’Allegato 1, saranno consultabili attraverso il cassetto fiscale, nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia. Tali elementi hanno una funzione di ausilio per il contribuente e consentono di individuare più agevolmente i valori necessari alla definizione delle annualità interessate dal ravvedimento.


Fonte: FiscoOggi

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