Normativa e prassi

2 Dicembre 2024

Piccole imprese ed eventi in streaming: recepite ufficialmente le direttive Ue

Pronte le misure destinate a piccoli imprenditori e liberi professionisti, in vigore dal 1° gennaio 2025. Con il Dlgs n. 180/2024, vengono recepite nel nostro ordinamento le direttive 2020/285/Ue e 2022/542/Ue. Fra le novità, il regime di franchigia Iva destinato alle piccole imprese e la possibilità per i forfettari di emettere fatture semplificate anche per importi superiori al limite di 400 euro. Il decreto attuativo, inoltre, definisce nuove regole di territorialità Iva per gli spettacoli in streaming o resi in modalità virtuale.

La scadenza per il recepimento da parte dei singoli Stati membri delle norme Ue, volte ad eliminare gli effetti distorsivi sulla concorrenza, era fissata al 31 dicembre 2024 al fine di poter applicare le nuove misure a partire dal 1° gennaio 2025.

Il Dlgs n. 180/2024 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 del 30 novembre 2024.

Per il recepimento delle misure contenute nella direttiva Ue 2020/285 il decreto legislativo è intervenuto sull’articolo 1 della legge n. 190/2014, apportando alcune modifiche. In particolare, viene previsto che a partire dal 1° gennaio 2025 il regime speciale per le piccole imprese è applicabile ai soggetti stabiliti nello Stato membro in cui l’Iva è dovuta a patto che il volume di affari non superi la soglia nazionale, cioè, gli 85mila euro. Il tratto più innovativo riguarda il regime di franchigia Iva transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare di tale regime in un altro stato membro alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nello Stato di esenzione. Definite fra l’altro le condizioni per essere ammessi all’esenzione, fra cui una soglia del volume d’affari che non superiore ai 100mila euro annui.

Va ricordato che in precedenza il regime speciale per le piccole imprese consentiva solo una franchigia da concedere alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l’Iva era dovuta. Tale disposizione aveva un impatto negativo sulla concorrenza, nel mercato interno, per le imprese non stabilite in tale Stato. Di conseguenza la direttiva 285/2020 per evitare tali distorsioni ha previsto che anche le piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l’Iva possono beneficiare della franchigia.

La direttiva 2020/285 quindi prevede un livello domestico che riguarda i soggetti stabiliti in uno Stato membro e un livello transfrontaliero che prevede l’applicazione del regime speciale anche da parte delle piccole che non sono stabilite negli Stati Ue.

Il dlgs in esame è intervenuto anche sui soggetti passivi ammessi al regime forfettario i quali possono emettere la fattura in modalità semplificata (secondo le indicazioni contenute nell’articolo 21-bis del Dpr 633/1972) anche se di ammontare complessivo superiore al limite di 400mila euro.

Condizioni di ammissione
Per quanto riguarda il regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti in altri Stati Ue, le condizioni per applicare tali misure sono:

  • l’invio della comunicazione al proprio Stato di stabilimento di volersi avvalere del regime di franchigia nel territorio dello Stato
  • un volume d’affari annuo Ue, nell’anno civile precedente, non superiore a 100mila euro
  • un volume d’affari annuo nel territorio dello Stato, nell’anno civile precedente, non superiore a 85mila euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190/2014
  • nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla citata comunicazione, un volume d’affari nell’Unione europea non superiore a 100mila euro
  • essere identificato, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

Riguardo, invece, il regime di franchigia applicato in altri Stati membri Ue da soggetti stabiliti in Italia le condizioni di ammissione sono:

  • aver comunicato preventivamente all’Agenzia delle entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione
  • nell’anno civile precedente alla comunicazione, un volume d’affari annuo Ue non superiore a 100mila euro
  • nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, un volume d’affari annuo dell’Unione europea non superiore a 100mila euro
  • nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, un volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia
  • essere identificato per l’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.

Recepite anche le disposizioni contenute nella direttiva Ue 2022/542, la quale oltre ad intervenire sulle aliquote Iva e aggiornare l’elenco dei beni e dei servizi assoggettabili che possono fruire dell’imposta ridotta, disciplina la territorialità Iva sugli spettacoli in streaming. Anche in questo caso il fine è quello di eliminare o attenuare le distorsioni della concorrenza.

Il decreto legislativo in esame dà attuazione alle disposizioni in materia di territorialità Iva degli spettacoli in streaming ma non interviene sul tema delle aliquote per le quali non vi è obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2024.

La direttiva Ue 542/2022 ha decretato in sintesi che tutti i servizi prestati a un destinatario per via elettronica debbano essere imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito o ha la residenza abituale. Pertanto, in base a tale principio è stato previsto che le attività culturali, artistiche, sportive trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia, e quindi assoggettate a Iva, se il committente non soggetto passivo è qui domiciliato o residente (senza domicilio all’estero), in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione.

Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

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