Normativa e prassi

22 Novembre 2024

Da ordinario a “forfetario”, niente aliquota agevolata al 5%

In tema d’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l’aliquota prevista, relativa al periodo d’imposta in cui l’attività ha avuto inizio e per i quattro successivi, è stabilita nella misura del 5%, a condizione che tale attività non costituisca una mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui quest’ultima consista in un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Lo specifica l’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 226 pubblicata oggi, 22 novembre 2024, sul proprio sito istituzionale.

Il chiarimento è in linea con il contenuto della circolare n. 10/E del 2016, nella quale si evidenzia che il vincolo per cui la nuova attività non possa essere collegata a una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, persegue in generale un obiettivo antielusivo. Pertanto, l’intento è evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza, ad esempio sfruttando la semplice variazione del codice Ateco per dimostrare un presunto ”rinnovo” dell’attività.

La spiegazione offerta dalle Entrate nasce dalla richiesta di una contribuente, finalizzata proprio alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014, che disciplina l’applicazione dell’aliquota del 5% al reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario. L’istante, passata nel medesimo periodo d’imposta da lavoratrice dipendente ad autonoma, ritiene di poter accedere al regime forfetario solo a partire dal secondo anno di attività, considerato che per il primo (quello del presunto inizio della nuova attività) non ha potuto usufruire di tale regime (e della relativa aliquota ridotta fino al quinto anno di attività) per superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dalla causa ostativa prevista dal comma 57 del medesimo articolo della legge citata.

Ribadendo il presupposto obbligatorio per cui l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria), l’Agenzia ricorda che a questo proposito sia indispensabile valutare se la nuova attività si rivolga alla medesima clientela e necessiti delle stesse competenze lavorative. Ne consegue che ci sarà una sostanziale continuità nel caso in cui, ad esempio, il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

In relazione al quesito formulato dalla contribuente, l’Amministrazione ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione, dal momento che la previsione di tale aliquota, come anticipato, è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva) fin dal principio.

Pertanto, coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario – ad esempio perché in presenza di una causa di esclusione tipica del regime forfetario – e solo successivamente ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata del 5%, come nel caso della contribuente in questione.

Proprio l’impossibilità di fruire dell’aliquota agevolata prevista per il primo quinquennio di attività, conclude l’Agenzia, finisce con l’assorbire ogni ulteriore considerazione, anche quelle relative alla sussistenza del requisito della “novità” ai fini dell’applicazione di tale aliquota.

Da ordinario a “forfetario”, niente aliquota agevolata al 5%

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