Normativa e prassi

22 Novembre 2024

Da ordinario a “forfetario”, niente aliquota agevolata al 5%

In tema d’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l’aliquota prevista, relativa al periodo d’imposta in cui l’attività ha avuto inizio e per i quattro successivi, è stabilita nella misura del 5%, a condizione che tale attività non costituisca una mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui quest’ultima consista in un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Lo specifica l’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 226 pubblicata oggi, 22 novembre 2024, sul proprio sito istituzionale.

Il chiarimento è in linea con il contenuto della circolare n. 10/E del 2016, nella quale si evidenzia che il vincolo per cui la nuova attività non possa essere collegata a una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, persegue in generale un obiettivo antielusivo. Pertanto, l’intento è evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza, ad esempio sfruttando la semplice variazione del codice Ateco per dimostrare un presunto ”rinnovo” dell’attività.

La spiegazione offerta dalle Entrate nasce dalla richiesta di una contribuente, finalizzata proprio alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014, che disciplina l’applicazione dell’aliquota del 5% al reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario. L’istante, passata nel medesimo periodo d’imposta da lavoratrice dipendente ad autonoma, ritiene di poter accedere al regime forfetario solo a partire dal secondo anno di attività, considerato che per il primo (quello del presunto inizio della nuova attività) non ha potuto usufruire di tale regime (e della relativa aliquota ridotta fino al quinto anno di attività) per superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dalla causa ostativa prevista dal comma 57 del medesimo articolo della legge citata.

Ribadendo il presupposto obbligatorio per cui l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria), l’Agenzia ricorda che a questo proposito sia indispensabile valutare se la nuova attività si rivolga alla medesima clientela e necessiti delle stesse competenze lavorative. Ne consegue che ci sarà una sostanziale continuità nel caso in cui, ad esempio, il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

In relazione al quesito formulato dalla contribuente, l’Amministrazione ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione, dal momento che la previsione di tale aliquota, come anticipato, è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva) fin dal principio.

Pertanto, coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario – ad esempio perché in presenza di una causa di esclusione tipica del regime forfetario – e solo successivamente ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata del 5%, come nel caso della contribuente in questione.

Proprio l’impossibilità di fruire dell’aliquota agevolata prevista per il primo quinquennio di attività, conclude l’Agenzia, finisce con l’assorbire ogni ulteriore considerazione, anche quelle relative alla sussistenza del requisito della “novità” ai fini dell’applicazione di tale aliquota.

Da ordinario a “forfetario”, niente aliquota agevolata al 5%

Ultimi articoli

Attualità 27 Aprile 2026

Tax credit cinema 2026, online nuovi elenchi di beneficiari

Tutti i documenti sono disponibili in formato pdf sul portale della direzione generale Cinema e Audiovisivo.

Attualità 24 Aprile 2026

Modello Iva 2026, invio entro il 30 aprile

Scadenza in arrivo per i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali, tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025 Ancora qualche giorno, fino a giovedì 30 aprile, per inviare il modello Iva 2026, anno d’imposta 2025.

Dati e statistiche 24 Aprile 2026

Dichiarazioni Irpef e Iva 2025, online le statistiche del Mef

Il 58,9% delle persone fisiche ha utilizzato il modello 730 (+3,1% rispetto al 2023), mentre il numero di coloro che hanno utilizzato il modello Redditi si è ridotto (-2,8% rispetto al 2023) Nel 2024 i contribuenti Irpef sono stati oltre 42,8 milioni, in lieve aumento rispetto all’anno precedente.

Normativa e prassi 23 Aprile 2026

Irap 2026: ok alle specifiche tecniche per inviare i dati agli enti locali

La trasmissione delle informazioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate verso la regione o la provincia autonoma competente, in base al domicilio fiscale del contribuente soggetto passivo Definite, con il provvedimento del 23 aprile 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione Irap 2026.

torna all'inizio del contenuto