Attualità

11 Luglio 2024

Concorso Ripam, dal 15 luglio la scelta della sede per le Entrate

Un avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate comunica che gli idonei assegnati all’Agenzia, del Concorso a titoli ed esami per l’assunzione di complessive 2.293 unità di personale non dirigenziale da destinare alle pubbliche amministrazioni, potranno scegliere la sede di lavoro dalle ore 8 del 15 luglio e fino alle 23.59 del 17 luglio 2024 tramite il portale inPa. I nuovi assunti dovranno selezionare l’avviso pubblicato nella categoria “Scelta PA/sedi”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione tramite Spid/Cie/Cns/eIDAS e poi scegliere l’assegnazione preferita tra quelle riportate nell’elenco disponibile nel Portale.

Stiamo parlando della selezione pubblica per l’assunzione di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3 – (Profilo AMM) – Commissione Ripam”.

Le Entrate precisano che l’assegnazione avverrà secondo l’ordine di merito della graduatoria, con priorità esclusivamente ai disabili a titolo personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950, costoro dovranno caricare sul Portale la documentazione comprovante tale condizione.

Terminata la procedura, il sistema rilascerà una ricevuta che attesta l’effettuazione della scelta. L’Agenzia precisa ancora che gli interessati sono invitati a monitorare costantemente avvisi e/o altre informazioni sul portale inPA, sul sito riqualificazione.formez.it e sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda, infine, che la pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Agenzia delle entrate ha valore di notifica per gli interessati.

Concorso Ripam, dal 15 luglio la scelta della sede per le Entrate

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto