20 Giugno 2024
Precompilata, slitta al 24 giugno il termine per annullare il 730
I contribuenti che hanno già presentato via web, in autonomia, il proprio modello 730/2024 precompilato possono ancora annullarlo fino alle 23,59 di lunedì 24 giugno 2024, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. Quattro giorni in più, quindi, per ricominciare da zero, fa sapere un avviso pubblicato sulla homepage del sito dell’Agenzia delle entrate, rispetto alla scadenza originaria del 20 giugno.
Stessa proroga per annullare il modello 730 + “Redditi correttivo” già trasmesso con o senza F24.
In entrambi i casi, l’uscita di sicurezza più agevole per i modelli errati o non completi può essere utilizzata una sola volta. Il contribuente che si accorge di aver dimenticato dei dati o di averne inseriti alcuni sbagliati, può, infatti, entro il 24 giugno, ricominciare facilmente da capo annullando la dichiarazione già presentata. L’operazione comporta la cancellazione di tutti i dati inseriti dal contribuente per lasciare il posto, di nuovo, alla dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate senza effetti sulla tempistica degli eventuali rimborsi e sulla scadenza ordinaria di presentazione.
Attenzione, in caso di annullamento, al Fisco non risulta trasmessa alcuna dichiarazione e occorre presentare un nuovo modello per non incorrere nella violazione di omessa dichiarazione.
In concreto, il modello sbagliato o incompleto può essere eliminato dall’applicazione dedicata alla precompilata del sito delle Entrate con le stesse credenziali utilizzate per l’invio. Se sono stati compilati anche “Redditi aggiuntivo” o “Redditi correttivo” del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.
L’annullamento comporta, automaticamente, anche la rimozione del modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento. Se la dichiarazione è congiunta, l’operazione può essere richiesta soltanto dal dichiarante.
La nuova dichiarazione può essere inviata dopo 24/48 ore dall’annullamento.
Superato la scadenza del 24 giugno, il 730 da perfezionare può essere completato o corretto fino al 15 ottobre 2024, tramite “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”. Se salta anche quest’ultima data, per rettificare la dichiarazione non resta che ricorrere a “Redditi integrativo”.
Con l’occasione ricordiamo che tra le novità più significative della precompilata 2024 spicca la funzionalità che consente a chi ha i requisiti per presentare il 730, di scegliere una modalità semplificata di compilazione del modello alternativa a quella ordinaria. Utilizzando il nuovo applicativo i contribuenti possono consultare, modificare e integrare i dati tramite un percorso guidato e un linguaggio molto semplice. Le informazioni sono visualizzate all’interno di un’interfaccia facile da navigare in cui l’utente è indirizzato automaticamente all’interno delle sezioni interessate. Ad esempio, i dati relativi all’abitazione sono raccolti nella sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni sul coniuge e i figli nella sezione “famiglia”. In tal modo, ritocchi e conferme del contribuente confluiscono direttamente nei corrispondenti campi del modello, senza bisogno di cercare quadri e righi nella dichiarazione o i codici da indicare.
Infine, segnaliamo che l’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni concrete attraverso diversi canali di comunicazione, dai più tradizionali a quelli social, a partire da Facebook e Whatsapp. Inoltre, è disponibile una guida dettagliata, contenente tutte le informazioni utili per la presentazione dei modelli precompilati e, sul canale YouTube dell’Agenzia, un video che illustra novità e modalità per accedere alla dichiarazione ed evidenzia le date da ricordare. Sul sito dedicato alla precompilata “Info e assistenza”, sono raccolte tutte le informazioni relative alla stagione dichiarativa 2024 e sono riportate le risposte alle domande più frequenti.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 17 Dicembre 2025
Vendita infraquinquennale prima casa, per i benefici il preliminare non basta
L’atto non produce effetti traslativi ma solo obbligatori, e pertanto non soddisfa la condizione richiesta dalla norma dell’acquisto entro un anno di un altro immobile da adibire ad abitazione principale Il contribuente che vende la propria “prima casa” prima del quinquennio deve perfezionare l’acquisto di una nuova abitazione entro dodici mesi dalla vendita per non decadere dall’agevolazione.
Normativa e prassi 17 Dicembre 2025
Rinnovazione delle ipoteche: modalità di compilazione della nota
Alla luce anche dell’estensione della durata dei mutui oltre i limiti dell’iscrizione originaria, l’Agenzia chiarisce come uniformare le prassi operative dei Servizi di pubblicità immobiliare Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 17 Dicembre 2025
Comuni colpiti dal sisma 2016: come recuperare il mancato Cup
La raccolta dei dati sul minor gettito derivante dalle esenzioni dal canone patrimoniale unico, sostitutivo di diverse entrate locali, è fondamentale per garantire un equo ristoro agli enti territoriali Con il decreto direttoriale dell’11 dicembre 2025, il dipartimento Finanze del Mef ha definito modalità e termini di invio dei dati relativi alle minori entrate derivanti dalle esenzioni dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi pubblici destinati a mercati (il Cup).
Attualità 17 Dicembre 2025
Carbone alla Commissione Politiche Ue: novità sullo scambio di informazioni Iva
Tema dell’audizione l’accesso da parte della Procura europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode alle informazioni Iva per incrementare la lotta alle frodi all’interno dell’Unione europea Il direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, è intervenuto questa mattina nell’ambito del ciclo di audizioni presso la Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati, in merito alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà della proposta del Consiglio di modifica del regolamento (Ue) n.