Normativa e prassi

5 Giugno 2024

Quietanza esente dal Bollo se fisicamente unita alla fattura

Scontano la marca di 2 euro le quietanze di pagamento relative a fatture soggette al Bollo ma da queste distinte.

A precisarlo, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 129 del 5 giugno 2024, risolvendo il quesito di un ente che, nell’ambito della propria attività, emette fatture esenti da Iva nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali con natura di Amministrazioni dello Stato, e, di conseguenza, con imposta di bollo a carico dell’istante stesso.

L’ente vuol sapere se alle quietanze di pagamento, che, precisa, vengono rilasciate con apposito documento distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo, possa essere applicata l’esenzione prevista dalla nota 2, articolo 13, della tariffa allegato A al citato Dpr n. 642/1972 (Testo unico imposta di bollo).

La norma richiamata dall’ente elenca, ricorda l’Agenzia, i documenti che scontano il Bollo di 2 euro e i relativi casi di esenzione. In particolare, la nota 2 dell’articolo 13, comma 1, lettera b), prevede che l’imposta non è dovuta per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati allo stesso tributo o esenti.
La disposizione non lascia dubbi, per usufruire del beneficio occorre che la quietanza sia fisicamente annessa al documento già tassato.
L’interpretazione odierna non fa che confermare quanto già affermato dall’Amministrazione con la riposta n. 21/2020 e cioè che l’esenzione vale per le quietanze apposte su fatture esenti da Iva o già assoggettate al Bollo.

La risposta richiama, a seguire, l’articolo 8 del Dpr n. 642/1972 secondo cui “Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario”. Inoltre, l’articolo 1199 del codice civile dispone che “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza”.

Delineata la cornice normativa, l’Agenzia osserva che, a differenza da quanto richiesto dalla disposizione agevolativa, le quietanze emesse dall’istante sono documenti distinti dalle fatture e costituiscono nuovi atti imponibili, secondo la regola generale, ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al Testo unico richiamato.
A questo punto l’Amministrazione descrive anche le due modalità previste per effettuare l’adempimento:

  • mediante intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno
  • in modo virtuale, tramite pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Le modalità di pagamento virtuale sono disciplinate dall’articolo 15 del Dpr più volte richiamato.
In tal caso l’interessato deve presentare richiesta di autorizzazione agli uffici delle Entrate territorialmente competenti ed effettuare gli adempimenti previsti dall’articolo 15 menzionato.
In caso di modalità non virtuale, l’imposta deve essere assolta tramite versamento a un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.

Con riferimento alla vicenda descritta nell’interpello, l’Agenzia ritiene che sulle quietanze oggetto del quesito l’imposta di bollo di 2 euro dovuta per ogni documento possa essere assolta tramite il contrassegno oppure secondo la modalità virtuale ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico nei termini sopra indicati.

Quietanza esente dal Bollo se fisicamente unita alla fattura

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