Normativa e prassi

4 Giugno 2024

Medicare e medical insurance Usa, non imponibili Irpef se obbligatorie

I contributi versati negli Stati Uniti nell’ambito della medicare e della medical insurance non concorrono in tutto o in parte alla formazione del reddito imponibile in Italia del contribuente residente fiscalmente nel nostro Paese nella misura in cui gli stessi sono ritenuti obbligatori in base alla vigente normativa interna statunitense. Poiché tale valutazione è di esclusiva competenza delle autorità del Paese, il contribuente residente fiscalmente in Italia potrà rivolgersi a loro per richiedere le attestazioni che certifichino l’obbligatorietà dei relativi contributi versati negli Usa, conservandole ed eventualmente esibendole in caso di controlli dell’Agenzia.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 124 del 3 giugno 2024 fornita a un contribuente statunitense ma fiscalmente residente in Italia assunto da un datore di lavoro statunitense con un contratto a tempo indeterminato. In particolare, il contribuente ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense invece che all’Inps, come contenuto nell’attuale convenzione previdenziale bilaterale tra Italia e Usa. In conseguenza di ciò, il contribuente ha visto indicare nella propria busta paga,  tra  le competenze ”aggiunte” all’imponibile fiscale, anche le voci medicare e medical insurance, relative ai contributi ai servizi sanitari USA a carico del datore di lavoro. Nell’istanza di interpello, il contribuente chiede se sia possibile considerare le due voci non tassabili in Italia in  quanto contributi obbligatori per legge negli Stati Uniti.

Innanzitutto, l’Agenzia afferma che come previsto dall’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente deve essere assoggettato ad imposizione in Italia sul suo reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti nei periodi d’imposta di riferimento (compresi i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, determinati secondo le modalità previste dall’articolo 51 dello stesso Testo) al netto degli oneri deducibili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo Tuir. Inoltre, l’articolo 51 dispone, al comma 1, che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Il successivo comma 2 del citato articolo stabilisce, alla lettera a), che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di legge.

Per quanto riguarda la rilevanza tributaria dei contributi previdenziali obbligatori per legge, versati in uno Stato estero, la risposta si rifà alle indicazioni fornite nel punto 2.2.1 della circolare del Ministero delle finanze del 23 dicembre 1997, n. 326/E. Nello specifico, tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o facoltativi, siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia.

Nel caso in esame, i contributi versati negli Usa nell’ambito della medicare e della medical insurance, dal datore di lavoro all’istante non concorrono in tutto o in parte alla formazione del reddito imponibile in Italia del contribuente nella misura in cui gli stessi sono ritenuti obbligatori in base alla vigente normativa interna statunitense.

L’Agenzia evidenzia che la sua competenza è limitata a fornire al contribuente indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione della vigente normativa tributaria italiana (sia di quella contenuta nell’ordinamento giuridico interno che di quella recata dalle disposizioni dei Trattati internazionali vigenti nel nostro Paese). L’Istante potrà, pertanto, rivolgersi alle competenti Autorità fiscali estere al fine di ottenere le relative attestazioni che certifichino, sulla base della normativa interna statunitense, l’obbligatorietà o meno (in tutto o solo per una quota parte) dei contributi in esame versati negli Usa. La documentazione prodotta dovrà essere conservata ed esibita, in caso di richiesta, all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate.

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