8 Maggio 2024
Trasferimenti cash intra-extra Ue: quando e come occorre dichiararli
Con la circolare n. 12 di ieri, 7 maggio 2024, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce chiarimenti, alla luce delle disposizioni unionali (articolo 3, regolamento Ue 2018/1672) e dell’ordinamento interno (Dlgs n. 195/2008), in tema di controlli sulle persone fisiche in entrata o in uscita dal territorio nazionale e Ue, che portano con sé denaro contante. In particolare, il documento fa il punto sulla dichiarazione obbligatoria prevista in caso di movimentazioni transfrontaliere di cash per importi uguali o superiori a 10mila euro da presentare al primo ufficio doganale di confine.
La dichiarazione, precisano le Dogane, ha come scopo la rilevazione globale delle movimentazioni di capitali ai fini dell’analisi dei rischi connessi a tali trasporti, quindi, in caso di omissione, la prevista sanzione amministrativa prescinde dagli eventuali illeciti e attività criminose e dalle relative pene, che possono riguardare anche casistiche relative a trasferimenti di somme inferiori alla soglia dei 10mila euro.
Ciò detto, l’Agenzia fa sapere che, nonostante il mancato allineamento tra disciplina unionale e nazionale, in un’ottica di semplificazione è stato predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell’Unione europea o verso quelli extra-Ue. Al riguardo, la circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcuni dubbi interpretativi sollevati da strutture territoriali. I temi affrontati sono:
- definizione di denaro contante
- oro da investimento
- frazionamento elusivo
- trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori
- soggetti minorenni
- termini per la contestazione negli accertamenti ex post
- gestione delle somme sequestrate.
Per quanto concerne il denaro contante, il documento individua nel dettaglio i tipi di trasferimenti che rientrano in tale definizione sia per quanto riguarda la normativa nazionale che unionale. In particolare, per le operazioni in entrata/uscita dalla Ue la definizione riportata all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) 2018/1672, è direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale.
Secondo la normativa interna, relativa al trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri dell’Unione, in base all’articolo 1, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 195/2008, invece, rientrano nel concetto di “denaro contante” esclusivamente:
- le banconote e le monete metalliche in corso legale
- gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore come traveller’s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.
L’oro da investimento e le monete non aventi corso legale (che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione) non sono, quindi, attualmente, soggetti all’obbligo di dichiarazione.
Per le movimentazioni intra ed extra Ue dell’oro i riferimenti sono la legge n. 7/2000 e il provvedimento del 14 luglio 2000 dell’Uic (ora Uif, Unità di informazione finanziaria), che prevedono l’obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro e i trasferimenti da e verso l’estero del prezioso metallo di valore pari o superiore a 12.500 euro.
In relazione allo smurfing, ossia al frazionamento elusivo, la circolare distingue due diverse tipologie
elusive degli obblighi dichiarativi valutari:
- suddivisione della somma, complessivamente pari o superiore a 10mila euro, in più movimentazioni molto ravvicinate nel tempo
- ripartizione dell’importo tra due o più componenti dello stesso gruppo, ad esempio, familiari.
In relazione ad entrambe le condotte, la circolare riporta che deve osservarsi, in linea generale, il principio evidenziato più volte dalla giurisprudenza di merito, per cui l’unicità dell’operazione è riscontrabile laddove il frazionamento del passaggio alla frontiera è effettuato ad evidente scopo elusivo della norma. Pertanto, considerato che la finalità della norma è quella di contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario attraverso il monitoraggio e la sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di denaro contante, appare coerente avere riguardo all’operazione di movimentazione di contanti in sé e per sé senza che, ad esempio, il momentaneo affidamento di parte del denaro ad accompagnatori possa eludere la sua applicazione.
L’Agenzia affronta poi l’ipotesi del trasporto del contante da parte di una persona per un importo uguale o superiore alla soglia stabilita, non solo per sé stessa, ma anche per conto di chi lo accompagna. Al riguardo, richiamando la definizione di “portatore” riportata dal regolamento Ue più volte richiamato, le Dogane affermano che in tal caso il funzionario procede all’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme ad altri soggetti accompagnatori.
Proseguendo, il documento di prassi precisa che l’obbligo del portatore di dichiarare il denaro contante all’atto dell’ingresso o dell’uscita dal territorio nazionale o dell’Unione europea vale anche per il minorenne, tramite del suo rappresentante legale al quale, se possibile, devono essere consegnati subito eventuali atti di contestazione delle violazioni di norme oppure successivamente. Nel caso di somma superiore al consentito trasportata da un maggiorenne, il quale dichiara che l’importo eccedente appartiene al suo accompagnatore minorenne, lo stesso deve compilare la dichiarazione valutaria indicando sé stesso come portatore e riportando, nelle caselle relative, il minore proprietario della somma secondo le rispettive appartenenze.
L’atto di contestazione della violazione dell’obbligo di dichiarazione e le relative sanzioni, ove possibile, devono essere consegnato immediatamente all’interessato, in caso contrario deve essere notificato secondo quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 e, quindi, ai residenti in Italia entro novanta giorni, e ai residenti all’estero entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. Nel caso di accertamento ex post, i suddetti termini devono decorrere, specifica la circolare, dal momento in cui l’autorità competente per l’accertamento della violazione valutaria e, dunque, l’Agenzia delle dogane, ha materialmente appreso la notizia del fatto da cui si è potuta dedurre la violazione della norma e può compiere la sua attività di verifica e valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti.
Il denaro sequestrato confluisce nel Fondo unico di giustizia. Terminato il procedimento sanzionatorio, la somma è restituita all’avente diritto che ne fa richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro, con esclusione della parte utilizzata per il pagamento delle sanzioni irrogate.
L’Adm specifica che con l’adozione del provvedimento di sequestro il denaro deve ritenersi da subito vincolato per il successivo versamento al Fondo unico di giustizia e, quindi, non nella disponibilità dell’Ufficio delle dogane che lo ha disposto il sequestro.
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