19 Aprile 2024
Circolare “Decreto Adempimenti” – 2 i tempi di invio delle dichiarazioni
Cambiano i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative e lo scadenzario che i contribuenti dovranno seguire per i prossimi anni. I nuovi termini, frutto del combinato disposto degli articoli 11 del decreto Adempimenti (Dl n. 1/2024) e dell’articolo 38 del decreto sul concordato preventivo biennale (Dlgs n. 13/2024), interessano le dichiarazioni fiscali riguardanti le imposte sui redditi (modelli “Redditi”), l’imposta regionale sulle attività produttive (modello Irap) e le dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770).
L’intervento del legislatore ha, quindi, modificato i temini di presentazione delle dichiarazioni Redditi, Irap e dei sostituti d’imposta, di anno in anno, fino a portarli “a regime” a partire dalle dichiarazioni 2026.
La modifica dei termini non riguarda la presentazione del modello 730, la cui scadenza rimane quella ordinaria del 30 settembre.
Le novità, come descritto dalla circolare, che si applicheranno per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, riguardano esclusivamente le imposte sui redditi e l’Irap. In particolare, per le persone fisiche, società e associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, la trasmissione del modello Redditi sarà considerata tempestiva quando effettuata tra il 1° maggio e il 15 ottobre 2024 (se presentata, da persone fisiche, tramite un ufficio di Poste italiane Spa, la consegna dovrà essere fatta tra il 1° maggio e il 1° luglio 2024).
Per i soggetti Ires, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 15 ottobre 2024, ovvero entro il giorno 15 del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio “a cavallo”, cioè con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per questa ultima categoria di soggetti, qualora il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scada successivamente alla data del 2 maggio 2024, la trasmissione della dichiarazione potrà essere fatta entro i termini previgenti, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Resta ferma la data di scadenza del 31 ottobre 2024, per la trasmissione, da parte dei sostituti d’imposta, del modello 770.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, le scadenze per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali saranno, invece, diverse.
Sarà, inoltre, previsto un termine di presentazione “iniziale” per tutti i soggetti, che andrà a circoscrivere la trasmissione delle dichiarazioni a un periodo temporale prestabilito.
In particolare, le scadenze per la presentazione del modello Redditi e Irap saranno:
- dal 15 aprile al 30 settembre 2025, per le persone fisiche, società e associazioni (articolo 5 del Tuir) che presentano la dichiarazione in via telematica
- dal 15 aprile al 30 giugno 2025, se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane Spa
- per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- per i soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il modello 770 potrà, invece, essere trasmesso nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2025.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi, entreranno a “regime” i termini di trasmissione dei modelli Redditi e Irap di seguito riportati:
- dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo, per le persone fisiche e società e associazioni (articolo 5 del Tuir) che trasmettono la dichiarazione in via telematica
- dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo, se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane Spa
- per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo, mentre, per quelli con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
- Per la trasmissione, da parte dei sostituti d’imposta del modello 770, i termini a “regime” saranno compresi tra il 1° aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo.
Di seguito una tabella riepilogativa dei termini di presentazione
| Periodi d’imposta | Dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi (modelli Redditi e Irap) | Dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770) | |
|
|
||
| Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 |
|
in via telematica: – entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare – entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare |
– entro il 31 ottobre 2024 |
| Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 |
|
in via telematica:
|
|
| Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi |
|
|
|
Fine
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 18 aprile 2024
Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati
L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale
Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto
Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).
Attualità 23 Ottobre 2026
Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi
Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.