Normativa e prassi

14 Marzo 2024

Le somme prescritte, date al Fondo, non scontano la ritenuta d’acconto

Sugli importi devoluti “per prescrizione” a un Fondo dall’associazione, nata per attuare forme di previdenza a favore degli iscritti e ora, dopo la liquidazione, in via di estinzione, non va applicata alcuna ritenuta. Tali somme, infatti, non possono essere riscosse né dagli aventi diritto, né da eventuali eredi. Lo precisa, tra l’altro, l’Agenzia, con la risposta n. 71 del 14 marzo 2024.

L’associazione istante intende versare al Fondo costituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze “per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito…” (comma 343, articolo 1, legge n. 266/2005), le somme che derivano dai contributi versati dai propri iscritti, investite in polizze, relative alle posizioni di quegli iscritti risultati irreperibili. Il Fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario (comma 345).

In particolare, l’istante precisa, che in base a quanto disposto dai commi 345-quater e 345-octies della stessa legge, le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di versare al predetto Fondo gli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale stabilito inderogabilmente dalla legge e dall’articolo 2952 del codice civile.

In questo contesto, l’intermediario assicurativo una volta verificata la scadenza del termine prescrizionale legale, provvede agli adempimenti di riversamento al Fondo degli importi delle polizze prescritte. Diversamente dagli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”dormienza” (conti e depositi), quelli relativi ai rapporti finanziari devoluti per ”prescrizione” non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito.

Pertanto, dopo la devoluzione al Fondo né gli iscritti né gli eventuali eredi potranno riscuotere dette somme.

L’Agenzia, dopo aver riepilogato i presupposti alla base dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dettati dall’articolo 1 del Tuir, osserva che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, assume rilievo la circostanza che la devoluzione al Fondo può avvenire solo successivamente alla prescrizione del diritto degli ex iscritti a percepire tali somme, pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all’atto del versamento delle somme al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.

L’Associazione, inoltre, chiede se, una volta terminata la fase liquidatoria, effettuati gli adempimenti dichiarativi dovuti ed estinto il codice fiscale, potrà considerarsi estinta, senza il differimento di cinque anni degli effetti tributari, previsto per la cancellazione delle società dal registro delle imprese (articolo 28, comma 4, Dlgs n. 175/2014).

A parere dell’Amministrazione, la richiamata disposizione, che è volta a tutelare gli interessi dell’Erario anche successivamente alla cancellazione delle società dal registro delle imprese, non è applicabile nei confronti delle associazioni. Un parere corroborato, dall’orientamento consolidato della Corte di cassazione, la quale, tra le altre, nell’ordinanza n. 25451/2021, ha statuito che, “in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che ”hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e, dunque, nei confronti, in particolare, dell”’ultimo” legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale”.

Le somme prescritte, date al Fondo, non scontano la ritenuta d’acconto

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto