14 Marzo 2024
Le somme prescritte, date al Fondo, non scontano la ritenuta d’acconto
Sugli importi devoluti “per prescrizione” a un Fondo dall’associazione, nata per attuare forme di previdenza a favore degli iscritti e ora, dopo la liquidazione, in via di estinzione, non va applicata alcuna ritenuta. Tali somme, infatti, non possono essere riscosse né dagli aventi diritto, né da eventuali eredi. Lo precisa, tra l’altro, l’Agenzia, con la risposta n. 71 del 14 marzo 2024.
L’associazione istante intende versare al Fondo costituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze “per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito…” (comma 343, articolo 1, legge n. 266/2005), le somme che derivano dai contributi versati dai propri iscritti, investite in polizze, relative alle posizioni di quegli iscritti risultati irreperibili. Il Fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario (comma 345).
In particolare, l’istante precisa, che in base a quanto disposto dai commi 345-quater e 345-octies della stessa legge, le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di versare al predetto Fondo gli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale stabilito inderogabilmente dalla legge e dall’articolo 2952 del codice civile.
In questo contesto, l’intermediario assicurativo una volta verificata la scadenza del termine prescrizionale legale, provvede agli adempimenti di riversamento al Fondo degli importi delle polizze prescritte. Diversamente dagli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”dormienza” (conti e depositi), quelli relativi ai rapporti finanziari devoluti per ”prescrizione” non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito.
Pertanto, dopo la devoluzione al Fondo né gli iscritti né gli eventuali eredi potranno riscuotere dette somme.
L’Agenzia, dopo aver riepilogato i presupposti alla base dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dettati dall’articolo 1 del Tuir, osserva che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, assume rilievo la circostanza che la devoluzione al Fondo può avvenire solo successivamente alla prescrizione del diritto degli ex iscritti a percepire tali somme, pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all’atto del versamento delle somme al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.
L’Associazione, inoltre, chiede se, una volta terminata la fase liquidatoria, effettuati gli adempimenti dichiarativi dovuti ed estinto il codice fiscale, potrà considerarsi estinta, senza il differimento di cinque anni degli effetti tributari, previsto per la cancellazione delle società dal registro delle imprese (articolo 28, comma 4, Dlgs n. 175/2014).
A parere dell’Amministrazione, la richiamata disposizione, che è volta a tutelare gli interessi dell’Erario anche successivamente alla cancellazione delle società dal registro delle imprese, non è applicabile nei confronti delle associazioni. Un parere corroborato, dall’orientamento consolidato della Corte di cassazione, la quale, tra le altre, nell’ordinanza n. 25451/2021, ha statuito che, “in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che ”hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e, dunque, nei confronti, in particolare, dell”’ultimo” legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale”.
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