11 Gennaio 2024
Bilancio 2024 in pillole – 2 mano tesa ai dipendenti del turismo
La manovra per il 2024, al fine di garantire una stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, interviene migliorando il welfare aziendale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, con l’introduzione di un apposito trattamento integrativo.
È appunto, ai commi da 21 a 25 dell’articolo 1 della legge 213/2023 che è previsto, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con un reddito fino a 40mila euro, il riconoscimento di una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, a titolo di trattamento integrativo speciale.
La somma, riconosciuta a titolo di trattamento integrativo speciale, non concorre alla formazione del reddito.
Tali disposizioni, nell’indicare, quali destinatari dei benefici i lavoratori del settore della somministrazione di alimenti e bevande, rimandano all’articolo 5 della legge n. 287/1991.
Detta norma, al comma 1, distingue tali pubblici esercizi in:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume) e di latte, quali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia, quali bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari
- esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili
- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
In proposito segnaliamo che, già, l’articolo 39-bis del Dl n. 48/2023, per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, prevedeva una simile misura, riferita, però, unicamente a favore dei lavoratori del comparto turistico.
Il comma 1, dell’articolo 39-bis, nel far riferimento al lavoro notturno e straordinario, rinvia al Dlgs n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Infatti, detto decreto legislativo:
- all’articolo 3, fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, salvo demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno
- all’articolo 4, stabilisce che, in ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro, sei o dodici mesi, non deve superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario
- all’articolo 5, prevede che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario debba essere contenuto e, in assenza di una regolamentazione da parte del contratto collettivo applicabile, richieda il previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Inoltre, è stabilito che il lavoro straordinario debba essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e/o con riposi compensativi.
Quanto al lavoro notturno, posto che il periodo notturno è definito, all’articolo 1, comma 2, lettera d), come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, il capo IV del Dlgs n. 66/2003 è dedicato al lavoro svolto in tale periodo.
In particolare, l’articolo 13 prevede che il lavoro notturno non possa superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
Tornando all’articolo 1 della legge di bilancio 2024, osserviamo che il comma 22 fissa in 40mila euro il limite di reddito da lavoro dipendente, che i lavoratori rientranti nelle categorie prima citate devono percepire per poter essere ammessi al beneficio della agevolazione in questione.
A tal fine, il comma 23 prevede che il trattamento integrativo speciale sia riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito conseguito come dipendente nel 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica.
In proposito, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-ter, del Dpr n. 322/1998, i sostituti di imposta rilasciano un’apposita certificazione unica attestante l’ammontare complessivo delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.
Il comma 24 consente al datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, di compensare, entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, il credito così maturato mediante l’istituto della compensazione disciplinato dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 10 gennaio 2024
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