21 Dicembre 2023
Bonus beni strumentali nuovi, ulteriori chiarimenti per la nautica
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33 del 21 dicembre 2023, fornisce alcune precisazioni sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud, rivolte in particolare alle imprese del settore della nautica da diporto che si occupano della concessione delle barche tramite contratti di noleggio e di locazione.
Si tratta del bonus a favore delle imprese che fino al 31 dicembre 2023, termine aggiornato con la legge di Bilancio 2023 “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». – che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice della nautica da diporto).
I chiarimenti fanno seguito a una precedente circolare (n. 32/2022) e si sono resi necessari in quanto le attività svolte dalle imprese devono essere in linea con le previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto (Dlgs n. 171/2005). In pratica, occorre verificare la corretta qualificazione del rapporto fra l’impresa proprietaria del bene e il suo utilizzatore, in modo da escludere dal perimetro dell’agevolazione gli investimenti relativi ad attività nell’ambito delle quali sia ceduto il godimento del bene oggetto dell’investimento e, quindi, non sia soddisfatto il necessario vincolo di destinazione (articolo 1, comma 105, della legge n. 208/2015).
La circolare precisa che se il proprietario dell’imbarcazione assume il ruolo di armatore, anche in base alla presunzione dell’articolo 24-bis, comma 8 del Codice, (in mancanza della dichiarazione di armatore si presume tale il proprietario o, in caso di unità da diporto concesse in leasing, si presume come armatore l’utilizzatore dell’unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria) l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva e la sua destinazione a un’altra «struttura produttiva», circostanza che comporterebbe una rideterminazione del bonus mezzogiorno (articolo 1, comma 105, della legge n. 208/2015).
Ultimi articoli
Attualità 10 Marzo 2026
Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico
Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.
Normativa e prassi 10 Marzo 2026
Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”
La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.
Analisi e commenti 10 Marzo 2026
Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari
Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.