20 Ottobre 2025
Attuazione della Global Minimum Tax, il modello di Comunicazione rilevante
In un decreto lo schema da utilizzare e le informazioni di dettaglio. Per il 2024 il documento va trasmesso dai soggetti coinvolti entro 18 mesi dalla chiusura d’esercizio, a regime entro 15 mesi
Lo scorso 17 ottobre è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto del 16 ottobre 2025 firmato dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, che fornisce disposizioni attuative sulla presentazione della Comunicazione Rilevante, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate da tutte le imprese e le entità apolidi costituite in base alla legge italiana il cui gruppo rientra nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa (articolo 51, comma 8 Dlgs n. 209/2023).
Il provvedimento si colloca nel solco della disciplina Ocse sul Pillar Two, recependone i principi e assicurando la piena conformità dell’ordinamento interno alle indicazioni contenute nelle Administrative Guidance di gennaio 2025 (vedi “Global minimum tax, dall’Ocse aggiornamenti sul Pillar 2”) relative a informazioni di dettaglio su obblighi amministrativi, meccanismi di coordinamento e standard informativi. In allegato al decreto, inoltre, è presente il modello tipo per la comunicazione.
Anche a livello unionale il decreto si armonizza con le disposizioni della Direttiva (Ue) 2022/2523 e della più recente Direttiva 2025/872 (Dac 9), che modifica la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, occupandosi dello scambio automatico delle informazioni presenti nelle Comunicazioni Rilevanti tra gli Stati membri dell’Unione Europea.
La Dac 9 rappresenta infatti l’“Accordo Qualificato tra Autorità Competenti” tra i paesi Membri atto a consentire la presentazione centralizzata della Comunicazione Rilevante. A livello internazionale, lo scambio con Paesi terzi sarà invece regolato dal Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (MCAA), anch’esso aggiornato lo scorso gennaio 2025.
Il modello della Comunicazione rilevante
A livello di struttura e contenuti da comunicare, viene recepito il modello standard di Comunicazione Rilevante contenuto nella Dac 9 e sviluppato dal Quadro Inclusivo Ocse nel GloBE Information Return, garantendo un approccio uniforme allo scambio informativo e alla rendicontazione dei gruppi multinazionali e domestici soggetti alla Global Minimum Tax.
Giova ricordare che la presentazione della Comunicazione Rilevante sarà seguita da un ulteriore adempimento previsto dall’articolo 53, comma 3 del Dlgs. 209/2023 riguardante la presentazione della “dichiarazione annuale” relativa all’imposizione integrativa e il versamento delle relative imposte.
Ambito soggettivo e modalità di presentazione
La Comunicazione Rilevante deve essere presentata all’Agenzia delle entrate da tutte le imprese e le entità apolidi costituite in base alla legge italiana il cui gruppo rientra nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa.
È tuttavia possibile designare per la presentazione un’altra Impresa, localizzata in Italia o all’estero, nonché la controllante capogruppo, purché localizzate in Paesi con cui l’Italia intrattiene un Accordo Qualificato di scambio automatico di informazioni (per maggiori dettagli vedi articolo Global minimum tax: indicazioni sul modello di notifica).
Non sono tenute all’obbligo le entità escluse di cui all’articolo 11 del Dlgs. 209/2023, salvo che abbiano esercitato l’opzione quinquennale per essere trattate come imprese del gruppo. Le entità a controllo congiunto (joint venture), di norma esonerate, diventano obbligate solo in assenza di una capogruppo o di altra impresa del gruppo tenuta alla presentazione della comunicazione.
Fonte dei dati e coerenza con le Regole Ocse
La Comunicazione Rilevante deve essere compilata in maniera coerente con le regole Ocse, in maniera tale da garantire omogeneità e comparabilità dei dati a livello internazionale.
Nel caso in cui vi sia difformità tra le regole Ocse e la normativa domestica, l’impresa dichiarante deve segnalare eventuali divergenze e l’amministrazione fiscale italiana, in qualità di Paese con diritti di imposizione, può richiedere al gruppo maggiori informazioni sulle suddette divergenze. Si tratta di una impostazione finalizzata a mantenere l’efficienza del sistema centralizzato di rendicontazione, consentendo alle amministrazioni fiscali di concentrarsi sulle verifiche di rischio e di conformità.
Sono introdotte particolari disposizioni qualora vi sia un unico Paese con diritti impositivi sul gruppo.
Struttura e contenuti della Comunicazione
L’articolo 4 descrive le informazioni e i dati oggetto della Comunicazione Rilevante il cui modello, inserito all’Allegato 1 del Decreto, si articola in tre sezioni: una sezione generale, che contiene le informazioni sul gruppo, la sezione giurisdizionale, che va compilata in relazione a ciascun Paese in cui il gruppo opera e la sezione relativa ai calcoli.
- Sezione 1 – Informazioni sul Gruppo Multinazionale o Nazionale di Imprese
Questa sezione accoglie l’identificazione dell’Impresa Dichiarante oltre che le informazioni generali sul gruppo (bilancio consolidato, valuta utilizzata) e sulla sua struttura. Include anche gli intervalli in cui ricade l’aliquota d’imposizione effettiva (dallo 0% a oltre il 30%) per ciascun Paese. - Sezione 2 – Regimi Semplificati ed Esclusioni Giurisdizionali
Questa parte fornisce evidenza delle eccezioni al calcolo dell’imposizione integrativa, ossia documenta i casi in cui l’imposizione integrativa è ridotta a zero per effetto dell’applicazione di un regime semplificato o dell’esclusione de minimis (per approfondire vedi articolo Global minimum tax: i regimi transitori semplificati). Comprende dati sul Paese, identificazione di eventuali sottogruppi e motivazioni per la semplificazione o esclusione. Tali informazioni sono trasmesse all’amministrazione fiscale della controllante o del Paese con diritti impositivi sul primo Paese. - Sezione 3 – Calcoli
La terza sezione fornisce il dettaglio dei calcoli per determinare l’aliquota di imposizione effettiva (effective tax rate – ETR) e dell’imposizione integrativa per ciascun Paese o sottogruppo non escluso. Include dati a livello di entità e permette l’uso di sistemi transitori semplificati. Prevede l’attribuzione degli importi alle controllanti e la ripartizione dell’imposta minima suppletiva tra i Paesi. I dati vengono depositati secondo le regole stabilite, con semplificazioni per i Paesi con percentuale di attribuzione pari a zero.
Il sistema di rendicontazione semplificata
Un elemento di rilievo è l’introduzione di un sistema transitorio di rendicontazione semplificata, volto ad agevolare l’adeguamento dei sistemi contabili dei gruppi multinazionali e ridurre gli oneri amministrativi nella fase di prima applicazione della Global Minimum Tax.
Durante tale periodo, che in caso di esercizi coincidenti con l’anno solare ricade tra il 2024 e il 2028, i gruppi potranno riportare dati aggregati per giurisdizione, senza dettagliare i singoli valori per ciascuna entità.
Restano obbligatorie la predisposizione di documentazione di supporto, inclusa la procedura in grado di assicurare una corretta aggregazione dei dati contabili e la relativa attribuzione ai Paesi del gruppo.
Termine di presentazione e scambio di informazioni
La Comunicazione deve essere trasmessa entro 15 mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, o entro 18 mesi nel caso dell’esercizio transitorio (esercizio di prima applicazione delle disposizioni sulla Gmt ossia l’esercizio 2024).
Ad ogni modo, il termine di scadenza non potrà essere anteriore al 30 giugno 2026, data che rappresenta la prima scadenza effettiva per i gruppi soggetti alla Global Minimum Tax.
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal Decreto legislativo 209/2023, in caso di omissione o ritardo superiore a tre mesi, è prevista una sanzione di 100.000 euro per impresa, con un tetto massimo di 1 milione di euro per gruppo. Per i primi tre esercizi di applicazione, tali sanzioni sono ridotte del 50% (articolo 51, comma 9 del Dlgs. 209/2023).
Le informazioni contenute nella Comunicazione Rilevante saranno scambiate tra le amministrazioni fiscali entro tre mesi dai termini di invio, secondo quanto previsto dalla Dac 9 e dal Mcaa.
Il primo scambio automatico di dati è programmato a partire dal 1° dicembre 2026.
Correzioni, diffusione dei dati e cooperazione tra Stati
Il decreto introduce anche procedure per la correzione di errori e per la collaborazione tra autorità competenti, in linea con la Sezione IV del Mcaa, tra le quali si prevede che in caso di mancata trasmissione della comunicazione centralizzata, l’Agenzia delle entrate possa richiedere la presentazione diretta ad ogni entità del gruppo localizzata in Italia.
Infine, viene disciplinato il cosiddetto “dissemination approach” che prevede la diffusione selettiva delle informazioni: la sezione generale del modello sarà trasmessa a tutti i Paesi con diritto di imposizione, mentre le sezioni giurisdizionali saranno inviate solo ai Paesi pertinenti. I gruppi potranno comunque optare per la trasmissione integrale a tutte le giurisdizioni interessate (vedi “Ue, direttiva sulla cooperazione. La Commissione propone novità”).
Con il decreto in commento, l’Italia completa l’attuazione operativa del secondo pilastro della riforma Ocse, assicurando la piena coerenza con il quadro normativo europeo e internazionale, in un quadro di trasparenza e cooperazione tra amministrazioni fiscali.
Si evidenzia infine che, per la definizione delle modalità tecniche per la presentazione della Comunicazione Rilevante, si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
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