21 Dicembre 2023
Enti filantropici del terzo settore, l’attività non è commerciale
L’attività di filantropia realizzata mediante l’erogazione di denaro, beni e servizi di investimento, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, è non commerciale ai fini fiscali. Inoltre, i redditi derivanti dalla gestione di immobili, attraverso i quali l’Ente Filantropico si sostiene, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società, a condizione che non siano inseriti in un contesto produttivo.
È, in estrema sintesi, quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 75 del 21 dicembre 2023, con la quale, su richiesta di un’Associazione che rappresenta gli interessi degli Enti filantropici, ha qualificato la descritta attività e confermato, con dovizia di particolari, la possibilità di applicare l’articolo 84, commi 2 e 2-bis, del Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017) ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni), anche in presenza di una gestione con strutture dedicate, attraverso la quale l’Ente si sostiene e si procura i redditi da reinvestire, nei limiti del reinvestimento effettivo, per le finalità filantropiche.
In particolare, l’Agenzia ritiene che le attività sopra descritte siano compatibili con il dettato normativo allorquando si configurino come prestiti infruttiferi, per loro natura gratuiti, che prevedono esclusivamente la restituzione della sorte capitale. In tale categoria possono rientrare i “capitali di capacitazione”, erogati a persone appartenenti a categorie svantaggiate. Non vi rientra, però, l’attività di microcredito, non prevista dal Codice.
Ai fini della qualificazione come ”non commerciale” dell’attività svolta dagli Enti Filantropici, l’Agenzia osserva che, ferma la competenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, essa appare sostanziarsi nell’attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera u) del Cts), più specificamente individuata, dall’articolo 37, nell’erogazione di “denaro, beni o servizi, anche di investimento” a sostegno di “categorie di persone svantaggiate” o di “di attività di interesse generale”. L’effettuazione di tale attività a titolo gratuito, ovvero in assenza di controprestazioni o corrispettivi a carico dei beneficiari, rappresenta un indice di non commercialità ai fini della qualificazione dell’attività come ”non commerciale”.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta in relazione all’attività erogativa costituita dalla concessione, a vario titolo, di prestiti di denaro nei riguardi di beneficiari tenuti alla restituzione del solo capitale, qualora detta attività venga effettuata senza addebito di interessi, o di altri importi a titolo di commissioni comunque denominate, a carico dei beneficiari.
Per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, l’articolo 84 del Cts, così come modificato dall’articolo 26 del Dl Semplificazioni, al comma 2 prevede che “i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società”.
Tale disposizione, applicabile – in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea – in via transitoria fin dal 1° gennaio 2018 per le Organizzazioni di volontariato (Odv) migrate a partire dal 23 novembre 2021 nel Runts, nella sezione a loro dedicata, è stata estesa, con il comma 2-bis, anche agli Enti Filantropici.
Con l’articolo 26, comma 1, lettera i), del decreto Semplificazioni, inoltre, è stata prevista l’applicabilità in via transitoria delle norme del Cts di cui all’articolo 104, comma 1, oltre che alle Onlus, anche agli Ets iscritti al Runts.
Ciò comporta che per tali enti trovi piena applicazione, nel periodo transitorio, l’articolo 84, comma 2, del Cts.
Considerato che il comma 2-bis non introduce una nuova agevolazione, ma estende agli Enti Filantropici quella disposta dal precedente comma 2, l’Agenzia afferma che anche per gli Ets iscritti al Runts con la qualifica di Enti Filantropici possa trovare applicazione, nel periodo transitorio, l’esenzione disposta dall’articolo 84, comma 2.
Pertanto, rientrano nell’esenzione i redditi conseguiti dagli Enti Filantropici derivanti dalla gestione degli immobili, inclusa la locazione, a condizione che non siano inseriti in un ”contesto produttivo” ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell’Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell’attività di gestione, un’attività organizzata in forma d’impresa.
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