Normativa e prassi

21 Novembre 2023

Ires a metà sugli affitti derivanti dagli immobili dell’ente benefico

L’ente di assistenza e beneficenza, il cui scopo è sostenere gli orfani del personale di un Ministero, oltre che tramite donazioni volontarie, anche attraverso i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, senza realizzare alcuna attività organizzata in forma d’impresa, può fruire della riduzione a metà dell’aliquota Ires. È, infatti riconducibile tra ”enti  di  assistenza  e beneficenza”, di diritto pubblico, individuati dall’articolo 6, comma 1, del Dpr n. 601/1973, come chiarito dalla circolare n. 15/2022 (vedi “Aliquota Ires dimezzata, i presupposti per beneficiarne”). È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 464 del 21 novembre 2023.

Un chiarimento, che ribalta quanto precedentemente risposto allo stesso ente nel 2018, quando si paventava l’abrogazione del richiamato articolo 6, ad opera del Bilancio 2019 (legge n. 145/2018).

A supporto della precisazione entra a pieno titolo, come anticipato, la circolare n. 15/2022, dove l’Agenzia ha specificato che, per beneficiare della riduzione a metà dell’aliquota Ires, occorre, in primo luogo, rientrare in una delle categorie di “enti” espressamente indicate nel comma 1 dell’articolo 6 del Dpr n. 601/1973 e, in secondo luogo, essere dotati di personalità giuridica (comma 2).
Nello stesso documento di prassi, emanato in relazione ai proventi ritraibili dal mero godimento dei patrimoni immobiliari degli enti ecclesiastici, ha inoltre ribadito che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente, in quanto la ratio dell’agevolazione trae origine dal giudizio di meritevolezza delle attività svolte, le quali devono, appunto, essere meritevoli del trattamento agevolativo. E precisato che “il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento del risultato economico. (…) Tuttavia, al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l’ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. In proposito, la sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica. (…). L’ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un ”contesto produttivo” ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l’ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali”.
Tale precisazione consente di estendere l’agevolazione ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche agli altri enti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese prevalentemente a titolo gratuito.

Nel caso in esame quindi, osserva l’Agenzia, l’istante è un ente di assistenza e beneficenza, di diritto pubblico, avente lo scopo di provvedere (con borse di studio e/o sussidi integrativi o straordinari) all’assistenza degli orfani del personale di un ministero, la cui attività istituzionale di beneficenza e assistenza è svolta grazie alle oblazioni volontarie nonché ai proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà. L’ente, inoltre, gestisce il proprio patrimonio immobiliare senza porre in essere alcuna attività organizzata in forma di impresa, limitandosi alla mera riscossione dei canoni che poi destina, in via esclusiva e diretta, alla realizzazione dei propri fini istituzionali. Rientra, quindi tra gli enti elencati all’articolo 6, comma 1, lettera a), del Dpr n. 601/1973 e, pertanto, può fruire, per i redditi derivanti dalla predetta gestione immobiliare, della riduzione a metà dell’aliquota Ires.

Ires a metà sugli affitti derivanti dagli immobili dell’ente benefico

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