18 Maggio 2026
Convertito il decreto carburanti: confermati i crediti d’imposta
In Gazzetta ufficiale la legge di approvazione con le modifiche apportate sul Dl n. 33/2026. Oltre alla riduzione dei tributi su benzina e gas, previste agevolazioni per i settori trasporti e pesca
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del cosiddetto “decreto carburanti”: nell’edizione di sabato 16 maggio (Serie generale n. 112) trova infatti spazio la legge di conversione n. 79/2026, con il relativo testo coordinato, del Dl n. 33/2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.
La conversione conferma le principali misure di carattere fiscale già previste nel testo originario (vedi articolo “Decreto Carburanti e cambi”).
In particolare, l’articolo 2 del decreto aveva disposto una prima rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti (Allegato I al Testo unico approvato con il Dlgs n. 504/1995).
Nell’applicazione prevista dal Dl n. 33/2026, la misura era operativa dal 19 marzo 2026 per venti giorni (fino al 7 aprile 2026). Successivamente, ricordiamo, il quadro è stato oggetto di correttivi e proroghe. Il Dl n. 42/2026 ha rideterminato le accise per il periodo dall’8 aprile al 1° maggio 2026 (vedi articolo “Carburanti e crediti d’imposta: le misure fiscali del Dl energia”), mentre il successivo Dl n. 63/2026 ha rimodulato le aliquote e ne ha esteso l’applicazione sino al 10 maggio 2026 (vedi articolo “Nuovo sconto per le accise sui carburanti”). Infine il decreto dell’8 maggio 2026 del ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026 (vedi articolo “Tris del Mef”) ha ulteriormente prorogato l’intervento fino al 22 maggio 2026, rideterminando le aliquote in 622,90 euro per mille litri per la benzina, 472,90 euro per mille litri per il gasolio, 242,77 euro per mille chilogrammi per il Gpl e zero euro per metro cubo per il gas naturale usato come carburante.
I crediti d’imposta per autotrasporto e pesca
Resta invariata la disciplina generale dei due crediti d’imposta istituiti a parziale compensazione della maggior spesa per carburanti sostenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio nei settori dell’autotrasporto e della pesca (vedi articolo “Contrasto al caro carburanti, tra le misure, due crediti d’imposta”).
Per le imprese di autotrasporto è previsto un credito pari alla maggiore spesa per l’acquisto di gasolio rispetto al prezzo di febbraio rilevato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), con uno stanziamento di 100 milioni di euro per il 2026. Possono beneficiarne le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto (articolo 24-ter comma 2, lettera a) del Testo unico accise).
Per le imprese della pesca lo stanziamento è pari a 10 milioni e il credito copre fino al 20% della spesa per gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’attività acquistati nello stesso periodo, sulla base delle fatture al netto dell’Iva. In entrambi i casi il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini delle imposte dirette, né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo effettivamente sostenuto.
Ricordiamo infine che a questi crediti d’imposta, il Dl n. 42/2026 ha inoltre affiancato un’analoga misura a favore del settore agricolo.
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