Attualità

23 Ottobre 2023

Entro il 25 ottobre, la presentazione del modello 730/2023 integrativo

Mercoledì 25 ottobre 2023 è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti per presentare a un Caf o a un professionista abilitato il modello 730/2023 integrativo dal quale emerga, per errori riscontrati dopo l’elaborazione della dichiarazione originaria, un minor debito o un credito nei confronti del Fisco o senza effetti sull’imposta precedentemente determinata, oppure per correggere semplicemente le informazioni fornite relative al sostituto d’imposta.
Superata tale data, gli errori potranno essere corretti presentando il modello Redditi Pf 2023 “correttivo nei termini” entro il 30 novembre 2023.

La scadenza del 25 ottobre, in pratica, segna il termine della prima, in ordine temporale, delle chance offerte ai contribuenti che, dopo la presentazione definitiva della dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, si accorgono, ad esempio, di aver omesso dati o di avere indicato oneri detraibili o deducibili sbagliati, o ancora, di non aver compilato i campi relativi al sostituto d’imposta.

L’opportunità transita necessariamente tramite Caf o professionisti abilitati anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. Fa eccezione l’ipotesi in cui le correzioni riguardino soltanto le informazioni che consentono di individuare il sostituto d’imposta lasciando invariati tutti gli altri dati, in tal caso è il contribuente stesso a poter presentare il modello integrativo.
Se la dichiarazione correttiva è inviata attraverso lo stesso Caf o lo stesso professionista a cui il contribuente si è rivolto in occasione del modello originario è sufficiente esibire a chi presta l’assistenza la documentazione relativa all’integrazione effettuata, in caso contrario occorre presentarsi con tutti i documenti occorrenti per la dichiarazione.

Il modello è lo stesso utilizzato con il primo invio e deve essere compilato in ogni sua parte anche se i dati non sono stati modificati, la differenza sta nel frontespizio dove, nella casella “730 integrativo”, va indicato:

  • il codice 1 se dalla nuova dichiarazione emerge un minor debito o un maggior credito o un’imposta invariata
  • il codice 2 se la correzione riguarda soltanto i dati relativi al sostituto d’imposta
  • il codice 3 nel caso in cui le modifiche riguardino sia i dati del sostituto d’imposta sia altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.

Nell’ipotesi di mancanza di un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio a causa della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel periodo tra la presentazione del modello originario e la scadenza del 25 ottobre, si può rimediare indicando il codice 1 in corrispondenza della casella “730 integrativo” e barrando la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” del frontespizio.

Ai fini del conguaglio, infine, Caf o professionisti dovranno provvedere, entro il 10 novembre 2023, a comunicare al sostituto d’imposta, tramite l’Agenzia delle entrate e utilizzando l’apposito modello “730-4 integrativo”, il risultato contabile della liquidazione della dichiarazione, al fine dell’effettuazione delle conseguenti operazioni di conguaglio.

Entro il 25 ottobre, la presentazione del modello 730/2023 integrativo

Ultimi articoli

Attualità 23 Giugno 2026

ViDA, al via la consultazione sulla fiscalità digitale europea

Sul sito del dipartimento Finanze lo schema del decreto legislativo che attuerà parte della riforma europea.

Attualità 23 Giugno 2026

Autotrasporto, stabilite dal Mef le deduzioni forfettarie 2026

L’agevolazione è di 48 euro al giorno per gli imprenditori che nel 2025 hanno effettuato personalmente trasporti oltre il Comune, ed è del 35% di tale importo per i trasporti all’interno del Comune Definite, in base alle risorse disponibili, dal ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le agevolazioni fiscali relative alle deduzioni forfettarie, per le spese non documentate, applicabili dagli autotrasportatori nel 2026.

Attualità 23 Giugno 2026

Canone Tv, in vista la scadenza per la dichiarazione sostitutiva

Chi è titolare di un’utenza elettrica domestica e non ha un televisore deve inviare all’Agenzia l’apposito modello entro il 30 giugno per evitare l’addebito in bolletta da luglio a fine anno Ancora una settimana a disposizione dei titolari di un contratto di energia elettrica residenziale per presentare la dichiarazione con cui attestano di non possedere un apparecchio televisivo ed evitare così l’addebito automatico del canone nella bolletta della luce per il secondo semestre del 2026.

Normativa e prassi 22 Giugno 2026

Dac8 e cripto-attività: le regole per i fornitori di servizi

L’Agenzia stabilisce termini e modalità di trasmissione delle comunicazioni dei prestatori di servizi tenuti all’adempimento.

torna all'inizio del contenuto