23 Ottobre 2023
Entro il 25 ottobre, la presentazione del modello 730/2023 integrativo
Mercoledì 25 ottobre 2023 è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti per presentare a un Caf o a un professionista abilitato il modello 730/2023 integrativo dal quale emerga, per errori riscontrati dopo l’elaborazione della dichiarazione originaria, un minor debito o un credito nei confronti del Fisco o senza effetti sull’imposta precedentemente determinata, oppure per correggere semplicemente le informazioni fornite relative al sostituto d’imposta.
Superata tale data, gli errori potranno essere corretti presentando il modello Redditi Pf 2023 “correttivo nei termini” entro il 30 novembre 2023.
La scadenza del 25 ottobre, in pratica, segna il termine della prima, in ordine temporale, delle chance offerte ai contribuenti che, dopo la presentazione definitiva della dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, si accorgono, ad esempio, di aver omesso dati o di avere indicato oneri detraibili o deducibili sbagliati, o ancora, di non aver compilato i campi relativi al sostituto d’imposta.
L’opportunità transita necessariamente tramite Caf o professionisti abilitati anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. Fa eccezione l’ipotesi in cui le correzioni riguardino soltanto le informazioni che consentono di individuare il sostituto d’imposta lasciando invariati tutti gli altri dati, in tal caso è il contribuente stesso a poter presentare il modello integrativo.
Se la dichiarazione correttiva è inviata attraverso lo stesso Caf o lo stesso professionista a cui il contribuente si è rivolto in occasione del modello originario è sufficiente esibire a chi presta l’assistenza la documentazione relativa all’integrazione effettuata, in caso contrario occorre presentarsi con tutti i documenti occorrenti per la dichiarazione.
Il modello è lo stesso utilizzato con il primo invio e deve essere compilato in ogni sua parte anche se i dati non sono stati modificati, la differenza sta nel frontespizio dove, nella casella “730 integrativo”, va indicato:
- il codice 1 se dalla nuova dichiarazione emerge un minor debito o un maggior credito o un’imposta invariata
- il codice 2 se la correzione riguarda soltanto i dati relativi al sostituto d’imposta
- il codice 3 nel caso in cui le modifiche riguardino sia i dati del sostituto d’imposta sia altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.
Nell’ipotesi di mancanza di un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio a causa della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel periodo tra la presentazione del modello originario e la scadenza del 25 ottobre, si può rimediare indicando il codice 1 in corrispondenza della casella “730 integrativo” e barrando la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” del frontespizio.
Ai fini del conguaglio, infine, Caf o professionisti dovranno provvedere, entro il 10 novembre 2023, a comunicare al sostituto d’imposta, tramite l’Agenzia delle entrate e utilizzando l’apposito modello “730-4 integrativo”, il risultato contabile della liquidazione della dichiarazione, al fine dell’effettuazione delle conseguenti operazioni di conguaglio.
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