17 Settembre 2026
Accompagnamento alla pensione: dall’Inps le regole per le agevolazioni
I due benefici Irpef del “bonus aggiuntivo” e dell’“ulteriore detrazione” dall’imposta lorda, introdotti dal Bilancio 2025 sono applicati automaticamente dal sostituto d’imposta. Da ottobre i primi benefici 2026
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi da 4 a 9, della legge n. 207/2024) ha introdotto due agevolazioni Irpef, il riconoscimento di una “somma non imponibile” e di una “ulteriore detrazione”, a favore dei redditi di lavoro dipendente previsti dall’articolo 49 del Tuir, entro certe soglie. Dai due benefici sono escluse le pensioni. Con il messaggio 2829 del 14 settembre, l’Inps definisce le modalità applicative di tali benefici per l’anno 2026 alle prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico (ad esempio, l’Ape sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, eccetera), che rientrano invece nel perimetro delle due misure.
I due benefici
Le due misure consistono in una “somma non imponibile” (cosiddetto bonus aggiuntivo) per i redditi di importo complessivamente non superiori a 20mila euro annui, e una “ulteriore detrazione” dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, in presenza di redditi complessivi annui superiori a 20mila euro, la quale decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40mila euro annui.
Il documento Inps ricorda che le due agevolazioni fiscali sono destinate ai lavoratori dipendenti e anche ai titolari di prestazioni e indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente come le prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico. Restano esclusi i trattamenti pensionistici in senso stretto.
In concreto, le disposizioni introdotte dal Bilancio 2025 prevedono per i redditi complessivi fino a 20mila euro una somma aggiuntiva che non concorre alla formazione del reddito imponibile; per i redditi superiori a 20mila euro e fino a 40mila euro una detrazione fiscale che diminuisce progressivamente fino ad annullarsi al raggiungimento della soglia massima prevista.
Più nel dettaglio, per i redditi complessivi fino a 20mila euro viene riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’importo è determinato applicando una percentuale al reddito di lavoro dipendente o assimilato:
- il 7,1% per redditi fino a 8.500 euro
- il 5,3% per redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro
- il 4,8% per redditi oltre 15.000 euro.
Quando invece il reddito complessivo supera i 20mila euro, il bonus non imponibile lascia spazio a una detrazione fiscale aggiuntiva. In questo caso il vantaggio consiste nella riduzione dell’Irpef dovuta. Fino a 32mila euro di reddito la detrazione è di mille euro annui, oltre tale livello diminuisce progressivamente fino ad annullarsi al raggiungimento di 40mila euro.
Per quanto riguarda la quantificazione del reddito complessivo su cui calcolare le agevolazioni, l’Inps richiama le modalità definite dalla circolare n. 4/2025 dell’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Indicazioni operative dall’Agenzia – 1 – le novità del Bilancio 2025 sull’Irpef”).
I benefici fiscali in questione sono attribuiti automaticamente dal sostituto d’imposta sulla base delle informazioni reddituali disponibili senza necessità di presentare domanda. Tuttavia, la verifica definitiva avviene in sede di conguaglio fiscale, quando viene ricostruito il reddito effettivamente percepito nell’intero anno. Questo significa che gli importi riconosciuti durante l’anno hanno carattere provvisorio e possono essere successivamente corretti. La circolare n. 4/2025 già richiamata ha stabilito che sia il sostituto d’imposta stesso a effettuare la verifica sulla correttezza dell’agevolazione attribuita e a provvedere all’eventuale riallineamento con il beneficio effettivamente spettante.
Se, ad esempio, un contribuente ha ricevuto il bonus destinato ai redditi inferiori a 20mila euro ma a fine anno risulta aver superato quella soglia senza eccedere i 40mila euro, l’Inps ricalcola il beneficio applicando la disciplina dell’ulteriore detrazione. In senso opposto, se è stata attribuita una detrazione ma il reddito effettivo scende sotto i 20mila euro, l’Istituto sostituisce il beneficio con la somma non imponibile e compensa automaticamente le differenze. In questo modo si evita che il contribuente perda il diritto all’agevolazione più favorevole.
La platea dei beneficiari
L’Inps ricorda che sono escluse dalle agevolazioni e pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Sono escluse anche le pensioni integrative e complementari, in quanto costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente. Si applicano invece sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente (articolo 6, comma 2, del Tuir), in cui rientrano le prestazioni di accompagnamento alla pensione, purché, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.
In questo contesto, particolarmente rilevante è anche il chiarimento fornito relativo alle situazioni in cui una persona percepisce contemporaneamente una pensione e una prestazione di accompagnamento alla pensione. La pensione continua a essere esclusa dall’applicazione diretta delle agevolazioni, tuttavia, il suo importo concorre alla formazione del reddito complessivo utilizzato per determinare la misura del beneficio riconosciuto sulla prestazione sostitutiva. In pratica il reddito pensionistico non genera il bonus, ma può influire sulla sua entità riducendolo o modificandone la tipologia. L’esempio riportato nel documento mostra che un titolare di Ape sociale con 18mila euro annui e pensione ai superstiti di 8mila euro raggiunge un reddito complessivo di 26mila euro e ha, quindi, diritto all’ulteriore detrazione di mille euro.
In attivazione una funzione per la rinuncia ai benefici
L’Inps anticipa, inoltre, che sarà resa disponibile una funzione di rinuncia ai benefici tramite la “piattaforma fiscale” già utilizzata per la rinuncia al cosiddetto bonus di 80 euro. La procedura sarà resa disponibile sia sul portale intranet, per gli operatori dell’Istituto, che sul portale internet www.inps.it, a uso diretto dei cittadini.
Tempi di applicazione
Infine, vengono fornite indicazioni operative sui tempi di applicazione. I benefici fiscali saranno erogati dalla mensilità di ottobre 2026. Per la somma aggiuntiva non imponibile saranno corrisposti anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026, mentre l’ulteriore detrazione verrà quantificata e consolidata in occasione del conguaglio fiscale di fine anno. Da quel momento i benefici saranno aggiornati mensilmente sulla base dei dati reddituali disponibili, con l’obiettivo di avvicinare il più possibile l’importo erogato a quello effettivamente spettante.
Fonte: FiscoOggi
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