17 Agosto 2023
Legge Pa su lavoro e Giubileo. Nello sport c’è anche il fisco
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con la serie generale n. 190 di mercoledì 16 agosto, la legge n. 112 del 10 agosto 2023 di conversione del decreto Pa, il n. 75 del giugno scorso con le disposizioni sulla organizzazione della Pa e agricoltura, sport, lavoro e organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica.
Nel copioso testo della nuova legge, a valle delle modifiche apportate al decreto nel corso dei lavori parlamentari, troviamo anche importanti novità in materia di fisco, in particolare per il mondo dello sport.
Riportiamo, in sintesi, gli aggiornamenti di nostro interesse disposti con la norma pubblicata ieri.
Nell’ambito delle attività sportive la legge n. 112/2023 interviene, con l’articolo 33, sulle plusvalenze per le società sportive professionistiche, modificando l’articolo 86, comma 4, del Tuir. In particolare l’articolo in questione allunga da uno a due anni il termine di possesso minimo dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali. L’osservazione di tale obbligo consente la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni.
Con il medesimo articolo, la lettera b) del comma 1 introduce una specifica disciplina per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni di un atleta, differenziando il trattamento secondo la natura del corrispettivo e l’esercizio i cui viene realizzata.
Nello stesso ambito, l’articolo 36-bis, introdotto dal Parlamento nel corso dei lavori di conversione del decreto, esenta dall’Iva le prestazioni di servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi. L’agevolazione ha validità, dalla data di entrata in vigore della legge, per i servizi resi da organismi senza fini di lucro – compresi gli enti sportivi dilettantistici – nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.
Riferite allo sport anche le disposizioni riportate dall’articolo 37, che proroga fino al prossimo 30 settembre il tax credit per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rientrano in determinati limiti dimensionali. Il nuovo testo modifica l’articolo 9, comma 1, del Dl n. 4/2022, spostando la data entro cui sono valide le spese effettuate, ai fini della fruizione del credito d’imposta del 50%.
I destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre per le discipline olimpiche o di società sportive professionistiche e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, che operano in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Nel corso dei lavori parlamentari, infine, al testo del decreto è stata aggiunta la proroga al 31 dicembre delle diposizioni sul regime delle imposizioni fiscali sul reddito maturato dai lavoratori frontalieri che rientrano negli Accordi tra Italia e Svizzera.
Il comma 5-ter dell’articolo 24 opera limitatamente ai lavoratori frontalieri che al 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività in telelavoro: i giorni di lavoro svolti nello Stato di propria residenza in modalità smart working, fino a un massimo del 40% dell’attività complessiva, in via transitoria sono considerati svolti nell’altro Stato.
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