Analisi e commenti

17 Agosto 2023

Focus su delega riforma fiscale – 4 Redditi finanziari solo per “cassa”

Proseguiamo nell’analisi dell’articolo 5 della delega fiscale (Atto Camera 1038-B), del 4 agosto scorso, occupandoci, anzitutto, della profonda revisione e razionalizzazione che interesserà i redditi di natura finanziaria. Nel progetto di riforma, anche i redditi di lavoro autonomo e dipendente, i redditi di impresa e i redditi diversi. In particolare, con la modifica di questi ultimi verrà sopito più di un contrasto giurisprudenziale in atto fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Redditi di natura finanziaria
Interessanti propositi innovativi contraddistinguono i redditi di natura finanziaria (articolo 5, comma 1 lettera d), a partire dalla previsione della creazione di un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono tali redditi, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l’onnicomprensività della categoria.

Si ricorda che, secondo le disposizioni in vigore, i redditi di natura finanziaria rientrano in due categorie, ossia redditi di capitale, che derivano dall’investimento in capitali, quali dividendi, interessi e altri proventi analoghi (cfr articolo 44 Tuir), e redditi diversi, ai quali si riconducono, ad esempio, le plusvalenze derivanti da transazioni su azioni (cfr articolo 67 Tuir).
I primi sono tassati, per lo più, senza riconoscimento di spese o di perdite e secondo il criterio per cassa, mentre i secondi beneficiano del riconoscimento delle perdite e possono essere tassati per competenza o per cassa, a seconda del regime utilizzato (dichiarativo, amministrato o del risparmio gestito). È importante osservare che la descritta dicotomia non consente di compensare proventi di natura finanziaria, che rientrano nelle diverse categorie reddituali.

Ebbene, le legge delega disegna la futura determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del solo principio di cassa, con le più ampie possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente per oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell’obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell’imposta.
In questo modo potrebbero risolversi in maniera più coerente alcune “farraginosità” del sistema di tassazione degli strumenti finanziari.

Si pensi alla tassazione degli Etf (Exchange traded fund), che sono fondi o Sicav, che replicano fedelmente l’andamento e, quindi, il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime (in quest’ultimo caso, prendono l’acronimo di Etc, Excange traded commodities).
Ebbene, i profitti derivanti dagli Etf sono redditi di capitale, equiparabili ai dividendi azionari, ma le perdite configurano redditi diversi: quindi, nel caso di deposito amministrato, le plusvalenze non si possono compensare con le minusvalenze pregresse, mentre queste ultime possono essere compensate solo con plusvalenze realizzate su titoli ed entro un periodo di tempo determinato (il quarto anno successivo a quello di realizzo), a pena di perdita del beneficio della compensazione.

Viene, poi, prevista anche l’ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, almeno su quelli di natura finanziaria attualmente soggetti a un prelievo a monte a titolo definitivo.

Il legislatore della delega ritiene, inoltre, di mantenere la tassazione ridotta dei redditi derivanti da titoli di Stato (quali Bot e Btp) ed equiparati, sottoposti ad aliquota del 12,5%, anziché del 26%, come per gli altri strumenti finanziari.
È, poi, contemplato un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell’imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi, così da semplificare al massimo gli adempimenti dichiarativi per il contribuente.

Infine, la legge delega intende revisionare il sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari, prevedendo, anche per esse, il principio di cassa, con possibilità di compensazione, con la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione e con il mantenimento di un’aliquota d’imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica.

Redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa
L’articolo 5, comma 1, lettere e), f) e g) della delega fiscale prevedono la riforma di singoli aspetti dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa.
Per i primi, si va verso la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall’imponibile salvaguardando specifiche finalità, quali la mobilità sostenibile, l’attuazione della previdenza complementare, l’incremento dell’efficienza energetica, l’assistenza sanitaria, la solidarietà sociale e la contribuzione agli enti bilaterali.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell’ottica di semplificazione e di razionalizzazione, il legislatore intende riformare la categoria reddituale in questione nel senso del concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti, allineare il trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo, ridurre le ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori e, infine, conseguire la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e di riorganizzazione degli studi professionali.
In relazione al reddito di impresa, poi, la delega fiscale intende favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, prevedendo un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, mediante l’assimilazione al regime Ires e l’assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria della menzionata imposta.
Resta da vedere come in concreto verranno riformate dal Governo queste categorie reddituali.

Redditi diversi
In conclusione, meritano un cenno alcuni aspetti della revisione delineata dal legislatore della delega in relazione ai redditi diversi (articolo 5, comma 1, lettera h).
Si ricorda che l’articolo 67 Tuir individua detti redditi come residuali, elencandoli puntualmente, attesa la mancanza di una definizione generale di essi.

I redditi diversi vengono, infatti, caratterizzati dal Tuir in tre gruppi:
a) le plusvalenze (immobiliari e da cessione di attività finanziarie)
b) i redditi derivanti dall’esercizio di attività occasionali
c) altri redditi diversi (come le vincite alle lotterie e concorsi a premio dei giochi e delle scommesse).

Tra le riforme indicate dalla delega vi è la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione, a titolo oneroso, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria: qualora la proprietà degli stessi sia acquistata per effetto di donazione si assume, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello pagato dal donante, sopendo in tal modo gli eventuali contenziosi fra contribuenti ed Amministrazione finanziaria sia in relazione alla determinazione del valore da assumere sia sulla configurazione di alcune ipotesi pratiche e sull’eventuale intento elusivo (cfr Cassazione n. 15746/2020).

Viene, poi, prevista un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

Infine, il legislatore indica al Governo di introdurre la disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l’intento speculativo, compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione e donazione.
Ciò in quanto, se la figura del mercante d’arte produce reddito d’impresa, atteso che svolge professionalmente e abitualmente un’attività intermediaria di circolazione dei beni, anche in assenza di un’organizzazione imprenditoriale per trarre profitto, non è escluso che gli acquisti saltuari di opere d’arte da parte di persone fisiche finalizzati a successive cessioni a scopo di lucro, possano generare redditi diversi, ex articolo 67 Tuir, sempre se sussiste la “finalità speculativa”, che appare il discrimen fra l’imposizione o meno dei proventi (cfr Cassazione, n. 21776/2011).

continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 agosto
La seconda puntata è stata pubblicata venerdì 11 agosto
La terza puntata è stata pubblicata lunedì 14 agosto
 

Focus su delega riforma fiscale – 4 Redditi finanziari solo per “cassa”

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