19 Luglio 2023
Affrancamento redditi futuri, sì al detentore “ora” residente
Il contribuente possessore di quote di un fondo di investimento collettivo del risparmio estero (Oicr) al 31 dicembre 2022, fiscalmente domiciliato nel Regno Unito fino a quell’anno, che al momento del realizzo dei redditi derivanti dalle suddette quote è fiscalmente residente in Italia e gestisce i propri titoli senza avvalersi di alcun intermediario, può scegliere di applicare agli stessi redditi, imponibili nel Paese, l’imposta sostitutiva prevista dalla legge Bilancio 2023, con opzione in Redditi Pf 2023, compilando il Quadro RM sezione XIX e versando l’imposta sostitutiva. Lo conferma l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 391 del 19 luglio 2023.
Ricordiamo, a questo proposito, che la legge di bilancio n. 197/2022, con il comma 112 dell’articolo 1, ha introdotto una nuova ipotesi di tassazione sostitutiva per affrancare i futuri redditi provenienti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr). L’imposta, del 14%, da applicare sulla differenza tra valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e costo o valore di acquisto o sottoscrizione, va versata entro il 16 settembre 2023 o, “in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, … entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi…” (comma 113).
Nello specifico, l’istante ritiene che le richiamate disposizioni siano applicabili anche a casi come il suo. Infatti, pur non essendo fiscalmente residente in Italia al 31 dicembre 2022, lo sarà al momento in cui il reddito sarà effettivamente percepito. Quindi, la “finzione di realizzo” dei redditi prevista dalla norma sull’affrancamento dovrebbe poter valere anche nei suoi confronti, tenuto conto che, per effetto del cambio di residenza, nel momento in cui tali redditi saranno percepiti, gli stessi saranno tassabili in Italia.
Secondo l’Agenzia, nella situazione prospettata, condizione necessaria per poter esercitare l’opzione è il possesso delle quote di Oicr al 31 dicembre 2022. Pertanto, tenuto conto che, a quella data, il contribuente, pur non essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del Fondo e che al momento del realizzo i redditi saranno imponibili in Italia per effetto del trasferimento della residenza dal 2023, il contribuente può esercitare l’opzione. In particolare, in assenza di uno stabile rapporto con un intermediario, la eserciterà direttamente nella dichiarazione Redditi Pf 2023, relativa al periodo d’imposta 2022.
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