Normativa e prassi

19 Luglio 2023

Affrancamento redditi futuri, sì al detentore “ora” residente

Il contribuente possessore di quote di un fondo di investimento collettivo del risparmio estero (Oicr) al 31 dicembre 2022, fiscalmente domiciliato nel Regno Unito fino a quell’anno, che al momento del realizzo dei redditi derivanti dalle suddette quote è fiscalmente residente in Italia e gestisce i propri titoli senza avvalersi di alcun intermediario, può scegliere di applicare agli stessi redditi, imponibili nel Paese, l’imposta sostitutiva prevista dalla legge Bilancio 2023, con opzione in Redditi Pf 2023, compilando il Quadro RM sezione XIX e versando l’imposta sostitutiva. Lo conferma l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 391 del 19 luglio 2023.

Ricordiamo, a questo proposito, che la legge di bilancio n. 197/2022, con il comma 112 dell’articolo 1, ha introdotto una nuova ipotesi di tassazione sostitutiva per affrancare i futuri redditi provenienti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr). L’imposta, del 14%, da applicare sulla differenza tra valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e costo o valore di acquisto o sottoscrizione, va versata entro il 16 settembre 2023 o, “in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, … entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi…” (comma 113).

Nello specifico, l’istante ritiene che le richiamate disposizioni siano applicabili anche a casi come il suo. Infatti, pur non essendo fiscalmente residente in Italia al 31 dicembre 2022, lo sarà al momento in cui il reddito sarà effettivamente percepito. Quindi, la “finzione di realizzo” dei redditi prevista dalla norma sull’affrancamento dovrebbe poter valere anche nei suoi confronti, tenuto conto che, per effetto del cambio di residenza, nel momento in cui tali redditi saranno percepiti, gli stessi saranno tassabili in Italia.

Secondo l’Agenzia, nella situazione prospettata, condizione necessaria per poter esercitare l’opzione è il possesso delle quote di Oicr al 31 dicembre 2022. Pertanto, tenuto conto che, a quella data, il contribuente, pur non essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del Fondo e che al momento del realizzo i redditi saranno imponibili in Italia per effetto del trasferimento della residenza dal 2023, il contribuente può esercitare l’opzione. In particolare, in assenza di uno stabile rapporto con un intermediario, la eserciterà direttamente nella dichiarazione Redditi Pf 2023, relativa al periodo d’imposta 2022.

Affrancamento redditi futuri, sì al detentore “ora” residente

Ultimi articoli

Normativa e prassi 15 Settembre 2026

Trattamento accessorio dipendenti Pa: sostitutiva al 15% con soglia sul 2026

L’Agenzia, in assenza di una specifica indicazione della norma, chiarisce il periodo di imposta a cui deve essere imputato il limite reddituale di 50 mila euro per poter accedere all’agevolazione Con la risposta n.

Attualità 15 Settembre 2026

Credito d’imposta librerie 2026: è ora di presentare le richieste

Il contributo sarà calcolato sulla base dei costi sostenuti dagli esercenti nel 2025 per mantenere aperto e svolgere l’attività presso uno specifico punto vendita Anche quest’anno settembre è il mese in cui si riapre la possibilità per le librerie di beneficiare del tax credit loro dedicato.

Attualità 15 Settembre 2026

Si torna in classe, riparte Fisco e Scuola

Anche quest’anno Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione delle scuole progetti e materiali didattici per portare l’educazione fiscale tra i banchi Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione riprendono le attività di educazione fiscale nelle scuole.

Analisi e commenti 14 Settembre 2026

Iva erroneamente detratta, regole nel segno della Ue

Il Dlgs n. 87/2024 ha recepito gli orientamenti della Corte di giustizia europea e della Corte di cassazione italiana ridefinendo il sistema sanzionatorio in chiave di neutralità e proporzionalità Il destino dell’Iva erroneamente addebitata in fattura e il conseguente ripristino del principio di neutralità costituiscono da tempo oggetto di un vivace confronto tra giurisprudenza interna ed europea.

torna all'inizio del contenuto