11 Luglio 2023
Lettiere per gatti biodegradabili, Iva al 10% ma condizionata
Due diverse lettiere “ecologiche” per gatto, ma stesso dubbio sul corretto trattamento Iva, e stesso parere positivo da parte dell’Agenzia delle entrate all’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per la loro cessione a patto che i due prodotti, classificati dalla Dogane nella categoria merceologica 44.01, siano riconducibili per composizione al n. 98 della Tabella A– Parte III allegata al decreto Iva.
Sono questi i chiarimenti forniti ai rispettivi istanti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 379 e la risposta n. 380 dell’11 luglio 2023.
L’agevolazione richiamata prevede lo sconto d’imposta per le cessioni di beni aventi a oggetto “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine€ cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (voce doganale 44.01)”.
La lettiera commercializzata dalla società a cui è destinata la risposta n. 379 è composta al 100% da fibre vegetali ricavate da legno vergine compattate sotto forma di pellet, i quali sono, poi, frantumati e vagliati per rendere la granulometria del prodotto il più uniforme possibile.
La lettiera della risposta n. 380 è composta al 99 % da granuli di legno tenero e all’1%) da granuli di carbone attivo vegetale tutti frantumati e vagliati per rendere la granulometria del prodotto il più uniforme possibile.
Prima di rivolgersi all’Agenzia delle entrate, le due società hanno richiesto il preliminare accertamento tecnico di competenza delle Dogane diretto ad appurare la composizione e la qualificazione merceologica dei prodotti, necessario ai fini della trattazione delle istanze di interpello riguardanti l’applicazione della corretta aliquota Iva per la cessione dei beni individuati nella Tabella A allegata al decreto Iva.
Per l’Adm entrambi i prodotti sono classificabili nella voce merceologica 4401 e più precisamente nella sottovoce 4401.3900: “Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili”: ”altri””.
I due documenti di prassi evidenzino, tuttavia, che la classificazione 4401 contemplata dalla norma agevolativa attualmente ha una valenza più ampia rispetto a quella originaria in vigore al 31 dicembre 1987 richiamata dal n. 98. Inoltre, soltanto per il 2023, anche il pellet (citato come non agevolabile dal n. 98) è soggetto ad aliquota Iva del 10% (articolo 1, comma 73, legge di bilancio 2023).
In conclusione, per l’Agenzia delle entrate le due lettiere, nonostante la classificazione doganale 4401, possono essere commercializzate con aliquota al 10% soltanto se riconducibili tra i prodotti individuati dal citato n. 98) (compreso il pellet per l’anno 2023) o se composti principalmente dai prodotti in esso indicati.
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