28 Giugno 2023
Investimenti in beni immateriali 4.0, cerchietto rosso sul 30 giugno
Scadenza in arrivo per il bonus investimenti in beni immateriali 4.0. Entro il prossimo 30 giugno devono essere effettuati gli investimenti prenotati nel 2022 con conferma d’ordine e acconto pari almeno al 20% versato al fornitore entro il 31 dicembre 2022.
Il credito d’imposta, infatti, pari al 50% del costo sostenuto e nel limite massimo di un milione di euro, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il bonus ha l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Beneficiari dell’ormai consolidata agevolazione, gli enti non commerciali, le imprese agricole, le reti di imprese, le società tra professionisti le imprese neo costituite. Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento o destinatarie di sanzioni interdittive. La fruizione del bonus, inoltre, è condizionata dal rispetto delle normative sulla sicurezza e dal corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.
Istituita dalla legge di Bilancio 2020 (commi 184 e ss., articolo 1 della legge n. 160/2019), la disciplina del credito d’imposta è stata più volte ritoccata.
La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, legge n. 234/2021) ha ulteriormente prorogato e rimodulato le disposizioni dell’agevolazione, fissando in un milione di euro il limite massimo dei costi ammessi al bonus.
Infine, il decreto “Aiuti” (articolo 21, comma 1, Dl n. 50/2022) ha aumentato dal 20% al 50% l’aliquota del credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con prenotazione entro il 31 dicembre 2022).
Gli investimenti agevolabili riguardano i beni immateriali strumentali nuovi elencati nell’allegato B della legge n. 232/2016 fra cui rientrano software, sistemi, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse, dette “di cloud computing”, per la quota imputabile per competenza
I beni, inoltre, devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria e nuovi. Il bonus quindi non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo.
La fruizione può avvenire a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Transizione 4.0”;
- dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Transizione 4.0”.
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