19 Maggio 2023
Sostitutiva per titoli rivalutati: pronto il codice per i “negoziati”
Per consentire il versamento, tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, inclusi, per la prima volta nell’agevolazione già concessa per rivalutare partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e terreni edificabili e con destinazione agricola, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 23 del 19 maggio 2023 ha istituito il codice tributo “8057”.
Ricordiamo, sull’argomento, che il Bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 107 a 109, legge 197/2022), intervenendo sull’articolo 5 della legge 448/2021, ha offerto una chance ulteriore per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento – entro il 15 novembre 2023 (in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo) – di un’imposta sostitutiva, ora incrementata dal 14 al 16 per cento. Questa va applicata sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. La novità sta nel fatto che questa volta, nell’agevolazione, sono state inserite anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per queste, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.
Il codice “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione” e quelli già istituiti per partecipazioni non negoziate e terreni, rispettivamente “8055” e “8056”, vanno riportati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con la specifica, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.
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