4 Aprile 2023
Fattura e non “scontrino parlante” per la “diagnosi di malattie”
La struttura sanitaria che effettua attività per la prestazione di diagnosi di malattie deve documentare l’operazione necessariamente tramite fattura anche se non richiesta dal proprio cliente. No, quindi, all’emissione dello “scontrino parlante”. La disposizione che esenta da tale obbligo esclude, infatti, questo tipo di operazioni. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 275 del 4 aprile 2023.
L’istante è una struttura sanitaria autorizzata aperta al pubblico che svolge, presso il proprio laboratorio, analisi cliniche finalizzate alla diagnosi di malattie. I professionisti che effettuano gli esami sono dipendenti o collaboratori della struttura. La società rilascia a suo nome i referti così come i documenti fiscali che vengono poi trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Il laboratorio chiede se per certificare la prestazione possa emettere, in sostituzione della fattura, lo “scontrino parlante” indicando la natura del servizio (esame diagnostico) la qualità dell’esame (per esempio, chimico clinico su sangue o microbiologico colturale da tampone’) e il numero delle prestazioni sanitarie eseguite.
L’istante ritiene di sì e a sostegno della sua convinzione riporta il chiarimento fornito con la risoluzione n. 60/2017, il cui argomento erano autoanalisi cliniche effettuate direttamente all’interno delle farmacie.
Le due vicende, in realtà, non sono assimilabili e di segno opposto anche i pareri espressi dall’Agenzia.
La soluzione proposta dalla società, secondo le Entrate, non è infatti percorribile.
Il documento di prassi ricorda, innanzitutto, che le prestazioni sanitarie di diagnosi, come le prestazioni rese dal laboratorio di analisi che ha proposto il quesito, sono esenti da Iva (articolo 10, comma 1, n. 18), decreto Iva).
Specifica, poi, quali sono le operazioni per le quali, al momento, non è obbligatoria l’emissione della fattura se non richiesta dal cliente, e documentabili attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, e l’emissione del “documento commerciale”. In particolare, la fattura non è necessaria, prevede l’articolo 22 del decreto Iva, per le attività elencate all’articolo 10 dello stesso decreto (“da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)”).
Tra queste, come si può notare, non sono comprese le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona” indicate al n. 18 dello stesso articolo, che, di conseguenza, devono essere documentate con fattura a prescindere dalla richiesta del cliente.
La conferma arriva anche dal successivo articolo 36-bis del decreto, secondo cui “Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente”.
L’obbligo di fatturazione e l’esclusione dalla possibilità di scegliere strade alternative per le prestazioni in questione è stata ribadita anche dalla circolare n. 15/1993.
In sostanza, osserva l’Agenzia, la soluzione prospettata dalla società non è condivisibile e l’istante deve emettere fattura anche se il paziente non la richiede.
Per quanto riguarda il riferimento alla risoluzione n. 60/2017, in quel caso lo scontrino parlante era emesso per le prestazioni svolte da professionisti per conto della farmacia presso i locali della farmacia stessa e a questa fatturate dai sanitari che le avevano effettuate. Diversamente, nella vicenda dell’interpello odierno, la prestazione sono rese dall’istante stesso.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 6 Novembre 2026
Partita Iva più semplice per artisti e liberi professionisti
Un nuovo servizio online, che sarà disponibile in area riservata, guiderà il richiedente nella compilazione della dichiarazione di inizio attività fino all’attribuzione del numero da parte dell’Agenzia La digitalizzazione dei servizi dell’Agenzia delle entrate compie un ulteriore passo avanti, con il varo di un nuovo servizio dedicato agli artisti e ai liberi professionisti che desiderano aprire la propria partita Iva.
Attualità 6 Novembre 2026
A Dublino la conferenza sul futuro del catasto europeo
Al centro dell’incontro internazionale, innovazione, cooperazione e il riconoscimento del catasto come infrastruttura strategica per la competitività economica del continente La capitale irlandese ha ospitato la Conferenza congiunta del Permanent committee on cadastre in the european union (Pcc) e della rete Clrken (Cadastre and land registry knowledge exchange network), un appuntamento di riferimento per le amministrazioni catastali e cartografiche europee dedicato al tema “Modern cadastre for a competitive, sustainable and secure Europe”.
Attualità 6 Novembre 2026
Agenzia e Inps incontrano gli studenti del Politecnico di Torino
L’11 novembre è la data fissata per la seconda tappa del roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali.
Normativa e prassi 6 Novembre 2026
Pensione e doppia cittadinanza, imponibilità esclusiva in Italia
In base alla Convenzione Italia/Libano, la pensione pubblica erogata dall’Italia a un residente in Libano è tassata solo nel nostro Paese se il percettore possiede anche la nazionalità italiana Il trattamento pensionistico corrisposto a un cittadino residente fiscalmente in Libano, con cittadinanza sia libanese che italiana, per servizi prestati presso un Ministero italiano, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente in Italia secondo quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione contro le imposizioni fra Italia e Libano.