4 Aprile 2023
Scontano l’Iva le lezioni di medicina pagate dall’ente affidatario ai docenti
Non possono beneficiare del regime di esenzione Iva le prestazioni formative erogate da singoli medici in qualità di docenti di un corso di laurea triennale in medicina, non potendosi configurare come lezioni impartite da insegnanti ”a titolo personale” nell’accezione declinata dai giudici comunitari. L’esenzione vale solo quando un ente pubblico eroga delle somme a un soggetto terzo per la formazione dei propri dipendenti. In tal caso sugli importi corrisposti dalla Pa all’organizzatore del corso non si applica l’Iva.
È la sintesi della risposta n. 279 dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2023.
In particolare l’istante, una società che gestisce il corso di formazione per la facoltà di medicina, chiede se la retribuzione per l’attività didattica svolta dai medici che ha reclutato per l’insegnamento, possa fruire del regime di esenzione Iva previsto dalla direttiva Ue n. 112/2006 e recepito dall’articolo 10, comma 1, n. 20) del Dpr n. 633/1972.
La citata direttiva comunitaria, evidenzia l’Agenzia, prevede tra le operazioni senza applicazione dell’Iva:
- quelle relative all”l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale (…) effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuto dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”
- ”le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario” per cui il docente non viene retribuito ”in caso di impedimento” e perde gli onorari ”in caso di soppressione dei corsi”
La misura è stata recepita nell’ordinamento interno dall’articolo 10, comma 1, n. 20) del Dpr n. 633/1972 che ha previsto il regime di esenzione per ”le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (…) nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (…)”.
Va rilevato inoltre che l’Agenzia con la risposta n. 457/2021 ha fornito dei chiarimenti in linea con l’orientamento espresso dai giudici comunitari in tema di esenzione Iva delle attività formative (vedi articolo “Sui compensi ai docenti autonomi dotati di “partita”, l’Iva è piena”).
Nel dettaglio, il documento di prassi ha previsto l’assoggettamento all’Iva ordinaria, per le docenze effettuate nell’ambito di un corso realizzato da un terzo soggetto responsabile del progetto, se i professori sono dotati di partita Iva oppure se gli stessi non sono professionisti ma svolgono docenze in maniera abituale.
Nel caso in esame i medici svolgono l’attività formativa nell’ambito di un corso professionale gestito da un soggetto terzo, cioè la società istante. Di conseguenza, non trattandosi di lezioni impartite da insegnanti ”a titolo personale” nell’accezione declinata dai giudici comunitari, le attività svolte non possono beneficiare del regime di esenzione dall’Iva e dovranno scontare l’aliquota ordinaria.
Per quanto concerne le prestazioni effettuate da soggetti diversi dai docenti, l’Agenzia precisa che il progetto manca di alcune precisazioni dirimenti, non essendo specificate né le tipologie di attività svolte dai predetti soggetti né se questi ultimi sono soggetti passivi d’imposta.
L’Agenzia inoltre ricorda la misura di favore prevista dall’articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993, la successiva risoluzione n. 182/1998 e gli ulteriori chiarimenti forniti con la circolare n. 22/2008 che in pratica hanno previsto l’esenzione Iva per le attività formative rese nei confronti di pubbliche amministrazioni. In particolare la circolare ha precisato che se l’ente pubblico si avvale di un soggetto terzo per l’esecuzione di corsi di formazione dei propri dipendenti, alle somme corrisposte all’organizzatore del corso non si applica l’Iva.
In conclusione solo le somme pagate dalla Pa, quindi nel caso in esame dalla Regione, alla società istante dovranno ritenersi esenti dall’imposta.
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