4 Aprile 2023
Fattura e non “scontrino parlante” per la “diagnosi di malattie”
La struttura sanitaria che effettua attività per la prestazione di diagnosi di malattie deve documentare l’operazione necessariamente tramite fattura anche se non richiesta dal proprio cliente. No, quindi, all’emissione dello “scontrino parlante”. La disposizione che esenta da tale obbligo esclude, infatti, questo tipo di operazioni. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 275 del 4 aprile 2023.
L’istante è una struttura sanitaria autorizzata aperta al pubblico che svolge, presso il proprio laboratorio, analisi cliniche finalizzate alla diagnosi di malattie. I professionisti che effettuano gli esami sono dipendenti o collaboratori della struttura. La società rilascia a suo nome i referti così come i documenti fiscali che vengono poi trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Il laboratorio chiede se per certificare la prestazione possa emettere, in sostituzione della fattura, lo “scontrino parlante” indicando la natura del servizio (esame diagnostico) la qualità dell’esame (per esempio, chimico clinico su sangue o microbiologico colturale da tampone’) e il numero delle prestazioni sanitarie eseguite.
L’istante ritiene di sì e a sostegno della sua convinzione riporta il chiarimento fornito con la risoluzione n. 60/2017, il cui argomento erano autoanalisi cliniche effettuate direttamente all’interno delle farmacie.
Le due vicende, in realtà, non sono assimilabili e di segno opposto anche i pareri espressi dall’Agenzia.
La soluzione proposta dalla società, secondo le Entrate, non è infatti percorribile.
Il documento di prassi ricorda, innanzitutto, che le prestazioni sanitarie di diagnosi, come le prestazioni rese dal laboratorio di analisi che ha proposto il quesito, sono esenti da Iva (articolo 10, comma 1, n. 18), decreto Iva).
Specifica, poi, quali sono le operazioni per le quali, al momento, non è obbligatoria l’emissione della fattura se non richiesta dal cliente, e documentabili attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, e l’emissione del “documento commerciale”. In particolare, la fattura non è necessaria, prevede l’articolo 22 del decreto Iva, per le attività elencate all’articolo 10 dello stesso decreto (“da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)”).
Tra queste, come si può notare, non sono comprese le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona” indicate al n. 18 dello stesso articolo, che, di conseguenza, devono essere documentate con fattura a prescindere dalla richiesta del cliente.
La conferma arriva anche dal successivo articolo 36-bis del decreto, secondo cui “Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente”.
L’obbligo di fatturazione e l’esclusione dalla possibilità di scegliere strade alternative per le prestazioni in questione è stata ribadita anche dalla circolare n. 15/1993.
In sostanza, osserva l’Agenzia, la soluzione prospettata dalla società non è condivisibile e l’istante deve emettere fattura anche se il paziente non la richiede.
Per quanto riguarda il riferimento alla risoluzione n. 60/2017, in quel caso lo scontrino parlante era emesso per le prestazioni svolte da professionisti per conto della farmacia presso i locali della farmacia stessa e a questa fatturate dai sanitari che le avevano effettuate. Diversamente, nella vicenda dell’interpello odierno, la prestazione sono rese dall’istante stesso.
Ultimi articoli
Attualità 4 Settembre 2026
Credito d’imposta gasolio 2026, domande entro il 15 settembre
L’importo riconosciuto sarà successivamente visibile nel cassetto fiscale dell’impresa all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate Dal 1° al 15 settembre 2026, le imprese dell’autotrasporto e del noleggio autobus con conducente, con sede o stabile organizzazione in Italia, che hanno sostenuto maggiori costi per l’acquisto di gasolio nel periodo compreso tra marzo e agosto 2026 possono presentare domanda per ottenere il credito d’imposta previsto dalla normativa.
Normativa e prassi 3 Settembre 2026
Investimenti nella Zes Unica, ok al leasing ante comunicazione
L’agevolazione spetta anche se contratto e consegna del bene precedono la comunicazione prevista per il 2026.
Analisi e commenti 3 Settembre 2026
Dentro la dichiarazione (20) gli interessi passivi per mutui
Gli oneri sostenuti danno diritto alla detrazione Irpef pari al 19%.
Analisi e commenti 2 Settembre 2026
Dentro la dichiarazione (19) spazio alle spese per contributi
Forme di contribuzione complementare, passando per le spese per colf, badanti, fondi sanitari, riscatto dei corsi di laurea e molte altre casistiche: spazio a diversi oneri deducibili o detraibili Tra gli oneri agevolati che trovano spazio in dichiarazione ci sono anche i contributi previdenziali e assistenziali.