28 Marzo 2023
Ravvedimento operoso speciale, versamenti entro il 31 marzo
Ancora pochi giorni per beneficiare del ravvedimento operoso speciale. Venerdì 31 marzo, salvo proroghe, è l’ultimo giorno per versare le somme necessarie a definire in via agevolata le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti ancora accertabili. È ammesso anche il pagamento rateale, per un massimo di 8 rate trimestrali. In questo caso la prima rata è soggetta alla stessa scadenza del 31 marzo.
Questa forma di ravvedimento è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 177 e seguenti della legge n. 197/2022) e prevede la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale, differenziandosi dal ravvedimento ordinario con lo sconto che va da 1/10 a 1/5 del minimo in base al momento in cui il contribuente si ravvede.
La scadenza riguarda sia i versamenti da eseguire sia la rimozione della violazione come, ad esempio, la nuova emissione di una fattura che era irregolare o la presentazione della dichiarazione integrativa.
Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (dichiarazioni tardive).
Rientrano nell’ambito applicativo della norma le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.
Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni formali e le violazioni rilevabili con il controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Per espressa previsione normativa, il ravvedimento speciale:
- non è esperibile per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato
- non incide sui ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della medesima disposizione (al 1° gennaio 2023), con l’effetto che non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.
Come chiarito anche dalla circolare dell’Agenzia n. 2/2023, inoltre, in mancanza di una specifica deroga all’istituto del ravvedimento speciale si applicano le stesse regole previste per il ravvedimento ordinario. La stessa circolare precisa che si può optare per la regolarizzazione se, alla data della scadenza del 31 marzo 2023, le violazioni non sono state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni inviate dall’amministrazione finanziaria a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter, Dpr 600/1973).
La procedura di definizione invece non è preclusa dalla notifica di un processo verbale di constatazione (articolo 24, legge n. 4/1929).
Per approfondimenti si vedano gli articoli “Tregua fiscale 2: ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”, “Legge di Bilancio e tregua fiscale, gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia” e “Tregua fiscale”, l’Agenzia delinea il perimetro applicativo”.
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