Normativa e prassi

28 Marzo 2023

Interpello nuovi investimenti, ulteriori chiarimenti sull’istituto

L’Agenzia delle entrate torna a parlare dell’interpello sui nuovi investimenti alla luce dell’esperienza applicativa maturata nel corso degli anni e dei contributi pervenuti a seguito della pubblica consultazione avviata per l’aggiornamento degli indirizzi interpretativi forniti con la circolare n. 25/2016. Pronte le linee guida per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti ed ottenere una risposta del Fisco sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia con la circolare n. 7/E, siglata oggi, 28 marzo 2023, dal direttore Ruffini.

Introdotto dal decreto “internazionalizzazione” (articolo 2 del Dlgs n. 147/2015), l’interpello sui nuovi investimenti è un’istanza che gli investitori italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, con ricadute occupazionali, possono indirizzare all’Agenzia per il trattamento fiscale del loro piano e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.

L’Agenzia, oltre a spiegare gli effetti delle recenti modifiche, che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, il documento fornisce indicazioni operative, come quelle relative ai documenti da allegare, e illustra i vantaggi collegati anche ad  altri strumenti di collaborazione preventiva.

Presupposti dell’interpello sui nuovi investimenti: investimento rilevante e ricadute occupazionali
L’investimento rilevante può consistere in qualsiasi operazione anche diversa da quelle di asset deal o share deal, quando l’investitore, attraverso l’utilizzo di proprio capitale, promuove la realizzazione in Italia di un’attività economica, che si riflette in maniera puntuale nei bilanci dei soggetti che partecipano all’investimento stesso e sempre che gli effetti postivi in termini di gettito e di ricadute occupazionali si registrino nel territorio dello Stato.

Sono ammissibili le istanze aventi ad oggetto:

  • investimenti che consistono nella acquisizione di target non residenti, quando l’investitore, localizzato in Italia, registra gli effetti economici derivanti dal piano di investimento nel proprio bilancio (in tal senso viene superata la posizione restrittiva assunta nella circolare n. 25/2016)
  • investimenti cross border quando, per l’investitore estero, la parte dell’investimento “italiana” abbia un valore almeno pari alla soglia minima di legge (per l’investitore italiano rileva l’ammontare complessivo dell’investimento in quanto si riflette integralmente nel suo bilancio).

Per quanto riguarda le ricadute occupazionali, la circolare chiarisce ed esemplifica le ipotesi di aumento dei livelli occupazionali (creazione di nuovi posto di lavoro) e di mantenimento, anche parziale, degli stessi, questi ultimi da valutare solo nei contesti di crisi dell’impresa.
Nella prospettiva di agevolare la predisposizione dell’istanza e scongiurare il rischio di una sua regolarizzazione, inoltre, la circolare, che sarà successivamente disponibile anche in lingua inglese, illustra i principali documenti che devono essere allegati per comprovare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello.

Preventività dell’interpello sui nuovi investimenti avente ad oggetto l’esistenza di una stabile organizzazione
La circolare fornisce indicazioni in ordine alla preventività delle istanze che riguardano l’appuramento dell’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, chiarendo che si fa riferimento alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di avvio del business del soggetto non residente. Detto chiarimento si rende necessario in quanto

  • mancano indicazioni generali mutuabili dalla disciplina dell’interpello statutario, nel cui contesto le istanze aventi questo oggetto sono inammissibili
  • la questione è invece valutabile in sede di accordo preventivo ex articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973 ma le predette istanze sono ancorate ad un criterio di preventività più stretto (legato all’avvio del business).

Semplificazione dell’istruttoria dell’interpello sui nuovi investimenti
Tenuto conto che frequentemente gli Ini contengono plurimi quesiti sul medesimo piano di business, nell’ottica di adeguare i tempi di risposta dell’ufficio alle esigenze dell’investitore, la circolare chiarisce che è possibile procedere alle cosiddette “risposte parziali” e frazionate, fornendo cioè riscontro ai singoli quesiti in tempi diversi, anche eventualmente chiedendo documentazione integrativa solo in relazione a uno o più di essi, sempre a condizione che l’istruttoria complessiva si concluda, per tutti i quesiti prospettati, nel termine massimo previsto dalla legge.

Rapporti con gli altri strumenti di tax compliance: l’adempimento collaborativo e gli accordi preventivi
Nella prospettiva di accrescere l’attrattività dello strumento, la circolare chiarisce che i contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, intendono altresì stipulare un accordo preventivo correlato, usufruiscono di una “corsia preferenziale” dal punto di vista temporale (l’ufficio competente conferisce, quindi, priorità alla trattazione di queste ultime richieste, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito).

La circolare, infine, dopo aver ricordato che i contribuenti che si adeguano alle risposte all’Ini rese possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari, chiarisce tuttavia, per esigenze di cautela, che tale facoltà è riconosciuta solo in presenza di una risposta a tutti i quesiti posti e non rispetto ad una risposta “parziale”.

Interpello nuovi investimenti, ulteriori chiarimenti sull’istituto

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