Normativa e prassi

14 Marzo 2023

Contributi solidarietà per caro energia, pronti i codici per passare in cassa

Istituiti, con la risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023, i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette introdotto per il 2022, secondo le indicazioni che seguono.

1. Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (commi da 115 a 119)
Il Bilancio 2023, per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, ha istituito, per l’anno 2023, un contributo di solidarietà temporaneo, a carico di coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Con la circolare n. 4/2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi all’istituzione del contributo di solidarietà temporaneo in argomento e alle modalità e termini per il versamento (vedi articolo “Nuovo contributo di solidarietà 2023, i primi chiarimenti dell’Agenzia”).

Ebbene, per consentire il versamento, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, del contributo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, arrivano i codici tributo:

  • “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • “1946” denominato Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
  • “8946” denominato Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

2. Contributo straordinario per il 2022 previsto dall’articolo 37 del Dl n. 21/2022 (commi 120 e 121)
La legge di bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’analogo contributo straordinario introdotto per il 2022 (articolo 37, Dl 21/2022), introdotto, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento de prezzi e delle tariffe del settore energetico, a titolo di prelievo solidaristico straordinario.
In particolare, il comma 121 dell’articolo 1 del Bilancio 2023 ha stabilito le modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato per effetto delle modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario. È previsto che se a seguito di tali variazioni l’importo è maggiore di quello che era risultato complessivamente dovuto entro il 30 novembre scorso, la somma residua va pagata entro il 31 marzo 2023; se, viceversa, ne scaturisce un contributo minore, l’eccedenza è compensabile tramite F24 a partire dal 31 marzo 2023. Con la circolare n. 4/2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al contributo in parola, nonché alle modalità per il versamento o la fruizione in compensazione.

Per consentire il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, delle somme in argomento, è istituito il codice tributo “2712” denominato Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, ovvero nella colonna “importi a credito compensati”, nei casi in cui tale ammontare risulta minore, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

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