24 Febbraio 2023
Escluso il regime speciale impatriati per il rapporto associativo sospeso
Precluso il regime sugli impatriati per il professionista che, sulla base di un accordo, dopo aver trascorso due anni all’estero, al rientro in Italia riprende la propria attività presso lo studio associativo in cui lavorava prima del trasferimento. In tal caso, infatti, viene meno la vis attrattiva richiesta dalla norma, in quanto l’attività rappresenta una prosecuzione del rapporto associativo rimasto sospeso. È la sintesi del principio di diritto n. 6 dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio.
L’Agenzia ricorda la norma introduttiva sul regime speciale sugli impatriati, articolo 16, comma 1 del Dlgs n. 147/2015, con l’elenco dei requisiti necessari per poter beneficiare della detassazione del regime speciale (trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, residenza all’estero nei due anni precedenti al rientro, impegno a risiedere in Italia almeno per due anni, un’attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio italiano). Inoltre, precisa il successivo comma 2, sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’Agenzia ricorda inoltre che secondo quanto chiarito dalla prassi (circolari n. 17/2017 e n. 33/2020), un lavoro assunto dal professionista al rientro in Italia che si pone in ”continuità” con quello precedente al trasferimento all’estero non è in linea con la “vis attrattiva” prevista dalla norma.
Tale principio si applica anche nel caso in cui il “rientro” in Italia avviene in esecuzione di un rapporto contrattuale fra lo stesso lavoratore espatriato e l’associazione professionale presso cui lavorava prima del trasferimento, in cui è pattuito che il professionista, trascorsi i due anni all’estero, riprende a svolgere la propria attività presso la medesima struttura associativa.
In tale ipotesi, infatti, l’Agenzia ritiene che il lavoro del professionista impatriato sia una prosecuzione dell’attività svolta prima del suo trasferimento che fa venir meno quella capacità di attrarre lavoro richiesta dalla norma e di fatto preclude la fruizione del regime di favore.
Ultimi articoli
Attualità 18 Settembre 2026
Call center per la precompilata: apertura extra sabato 19 settembre
Domani dalle 9 alle 13 gli esperti dell’Agenzia offriranno assistenza telefonica ai cittadini su consultazione, compilazione e invio online della dichiarazione dei redditi La stagione della precompilata entra nella sua fase finale.
Attualità 18 Settembre 2026
Sale cinematografiche, via alle domande per il tax credit 2025
Dal 21 settembre al 20 ottobre 2026 gli esercenti possono richiedere il credito di imposta sui costi sostenuti per il potenziamento dell’offerta cinematografica Si apre la sessione per accedere al credito d’imposta destinato al funzionamento delle sale cinematografiche.
Attualità 18 Settembre 2026
Accise, bollo auto e autotrasporto, pubblicato il decreto-legge n. 162/2026
Il provvedimento punta a sostenere famiglie, automobilisti, autotrasportatori e lavoratori frontalieri in una fase ancora segnata dal caro energia Dall’esenzione del bollo auto, per gran parte dei veicoli, al taglio temporaneo delle accise sul diesel, fino al sostegno economico per le aree di confine con la Svizzera.
Normativa e prassi 17 Settembre 2026
Data center, la private cage rileva come servizio legato all’immobile
La collocazione fisica dei server determina la territorialità in base alla geolocalizzazione dell’immobile, le prestazioni accessorie incidono sul trattamento fiscale applicabile Quando all’uso esclusivo di un’area delimitata all’interno di una data center italiano si aggiungono i servizi di fornitura elettrica, climatizzazione, interconnessione e sicurezza, la disponibilità della porzione immobiliare determina la territorialità dell’operazione, senza comportarne l’esenzione ai fini Iva.