Analisi e commenti

7 Febbraio 2023

Tregua fiscale 5: conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti

La procedura (articolo 1, commi 206-212, legge 197/2022) riguarda le vertenze in cui è parte l’Agenzia delle entrate e prevede la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, fruendo della riduzione potenziata delle sanzioni (un diciottesimo del minimo edittale) e della possibilità di dilazionare il pagamento del dovuto in venti rate trimestrali. La definizione della lite – ha precisato la circolare omnibus 2/2023, paragrafo 5 – può anche essere parziale.

Le liti definibili e quelle escluse
La disciplina in esame, per espressa previsione normativa, nasce come soluzione ulteriore, rispetto a quella regolamentata dai commi 186-205 (vedi “Tregua fiscale 4: definizione agevolata delle liti fiscali pendenti”), per chiudere le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2023), in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
L’ambito di applicazione è più circoscritto rispetto all’altro istituto, in quanto la procedura è esperibile con riferimento soltanto alle liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e non anche a quelle pendenti innanzi alla Corte di cassazione (tra l’altro, anche per queste ultime, è prevista – dai successivi commi 213-218 – una modalità di chiusura alternativa alla definizione agevolata, da concretizzare attraverso la rinuncia al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio – sarà oggetto di un successivo intervento).
Inoltre, la conciliazione agevolata può riguardare esclusivamente le controversie aventi a oggetto atti impositivi, quali gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni, e non anche quelle inerenti atti meramente riscossivi, come le cartelle di pagamento e gli avvisi di liquidazione, ricomprese invece nel perimetro di applicazione della definizione agevolata ai sensi dei commi 186-205.

La procedura non può essere attivata per le liti concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/Ue o di accordi/convenzioni che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto si tratta di tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l’Agenzia delle entrate non è ente creditore, né per le liti concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (tariffe doganali), l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Lo strumento di composizione
La soluzione alternativa alla definizione agevolata consiste in una particolare ipotesi di conciliazione fuori udienza (articolo 48, Dlgs 546/1992).
Come noto, la conciliazione giudiziale è un istituto deflativo del contenzioso tributario, finalizzato a comporre, in maniera concordata, una controversia instaurata dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. Può concludersi con due modalità differenti, in udienza o fuori udienza, e può essere totale o parziale a seconda che ai arrivi o no alla definizione integrale della materia del contendere. La conciliazione fuori udienza si ha, quando, in pendenza di giudizio, le parti firmano un accordo conciliativo, nel quale sono indicate le somme da versare con relativi termini e modalità di pagamento, e presentano istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia (a tal proposito, la circolare 2/2023 ha precisato che anche la definizione tramite conciliazione agevolata può essere parziale, dal momento che la norma della legge di bilancio prevede l’applicabilità, in quanto compatibile, del citato articolo 48 delle “Disposizioni sul processo tributario”). Si considera perfezionata al momento della sottoscrizione dell’accordo (non serve anche il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, come invece richiesto da altri istituti definitori); l’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Se la data di trattazione è già fissata e l’istanza risulta ammissibile, la Corte, con sentenza, dichiara cessata la materia del contendere; in caso contrario, vi provvede, con decreto, il presidente della sezione. Se l’accordo non è totale, la Corte, con ordinanza, dichiara la cessazione parziale del contenzioso e procede all’ulteriore trattazione della causa.

La disciplina della conciliazione agevolata introdotta dalla legge 197/2022 consente di definire la lite pendente in primo o in secondo grado attraverso la sottoscrizione di un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023 e, sulla base di questo, tramite il deposito in giudizio di un’istanza congiunta, ossia di una proposta di conciliazione a cui l’altra parte ha previamente aderito.

I benefici della conciliazione agevolata
Rispetto alla ordinaria disciplina della conciliazione, quella agevolata delineata dalla legge di bilancio presenta due ulteriori benefici in termini di abbattimento delle sanzioni e di dilatazione dell’orizzonte temporale entro il quale pagare le somme dovute a seguito dell’accordo.

Con la conciliazione agevolata, le sanzioni sono ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge; invece, le regole a regime della conciliazione giudiziale prevedono l’applicazione delle sanzioni amministrative nella misura del 40% del minimo, in caso di perfezionamento della procedura nel corso del primo grado di giudizio, e nella misura del 50% del minimo, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio (articolo 48-ter, Dlgs 546/1992).
Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, va effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

Per quanto riguarda la dilazione del pagamento, la norma rinvia alle disposizioni in vigore per l’accertamento con adesione (articolo 8, Dlgs 218/1997), in base alle quali le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se di ammontare superiore a 50mila euro, in un massimo di sedici rate trimestrali.
Tuttavia, come già visto per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, la legge 197/2022 ha stabilito che anche le somme dovute a seguito di conciliazione agevolata delle liti fiscali possono essere frazionate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima e sulle quali vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dal giorno seguente il termine per provvedere alla prima rata.
Non è consentito avvalersi dell’istituto della compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997).

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento di quella successiva, si decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo.
Conseguentemente, il competente ufficio delle Entrate iscriverà a ruolo le residue somme (imposta, interessi e sanzioni) nonché, sull’importo ancora dovuto a titolo d’imposta, la sanzione del 30% prevista per i ritardati e gli omessi versamenti (articolo 13, Dlgs 471/1997), aumentata della metà.

fine
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 1° febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 2 febbraio
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 3 febbraio
La quarta puntata è stata pubblicata martedì 6 febbraio

Tregua fiscale 5: conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti

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